Impiegata “declassata” al call center, il no della Cassazione

di Chiara Bolognini

Pubblicato 2 Ottobre 2008
Aggiornato 22 Ottobre 2014 13:52

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Il caso di un'impiegata che è stata declassata ad operatrice call center porta la Corte di Cassazione a confermare l'interpretazione dell'art. 2103 del Codice Civile sulle mansioni del lavoratore

Non capita di rado che i call center siano al centro del mirino per questioni legate al trattamento riservato ai propri dipendenti.

È di questi giorni, ad esempio, la notizia riguardante un noto gestore telefonico che, dopo aver assunto una dipendente con inquadramento da
impiegata amministrativa, l’avrebbe lasciata inattiva per alcuni mesi ed infine “declassata” a operatrice di call center.

Immediata la sentenza di condanna (n.7160/06) della Corte di Appello di Roma che ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’azienda, scatenandone il ricorso, puntualmente respinto dai giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

In effetti la norma in materia è molto chiara e non da adito a dubbi interpretativi. Si stabilisce, infatti, ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile che «il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione».

Ora con la sentenza n.24293/08, la Corte di Cassazione ha confermato l’assunto interpretativo della norma, ribadendo che «le mansioni di destinazione del lavoratore devono consentire l’utilizzazione ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto».

Nel caso indicato il call center è stato considerato una struttura implicante un’attività “elementare” e ripetitiva al punto da far “fossilizzare le capacità” dei lavoratori, assolutamente non idonea a un’impiegata amministrativa.