Aiuti di Stato, nuovo regolamento UE per le Pmi

di Noemi Ricci

23 Settembre 2008 12:45

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Approvato il modello per il recupero dell'Aiuto di Stato, che in base al nuovo regolamento dispensa alcune categorie di aiuti dall'obbligo di notifica in base a determinate condizioni

Novità per le piccole e medie imprese italiane dell’Unione europea in termini di aiuti di Stato. Innanzitutto, a seguito delle disposizione del nuovo regolamento d’esenzione per categoria, alcune categorie di aiuti sono dispensati dall’obbligo di notifica stabilito dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, in base a determinate condizioni.

In particolare per le piccole e medie imprese l’esenzione riguarda gli aiuti per l’investimento e l’occupazione (articolo 15) e quelli per la consulenza e la partecipazione a fiere (articoli 26 e 27).

Nei campi di applicazione del nuovo regolamento – introdotto dalla Commissione Europea il 7 luglio 2008 – rientrano gli aiuti regionali, al capitale di rischio, a finalità ambientale, all’imprenditorialità femminile, alle piccole e medie imprese, alla ricerca, sviluppo e innovazione, alla formazione e all’occupazione.

Per gli aiuti agli investimenti possono essere considerati alternativamente, come costi ammissibili, i costi in attivi materiali e immateriali, cioè i costi stimati per i posti di lavoro direttamente creati dall’investimento, calcolati nell’arco temporale di due anni.

Rispetto al regolamento 70/2001, è stato incrementato il rapporto tra costi ammissibili agevolabili e quelli ammissibili totali. Questi non possono superare il 20% in caso di piccole imprese e il 10% nel caso delle medie.

Relativamente agli aiuti per la consulenza, l’intensità massima è fissata al 50% , così come per gli aiuti destinati alla partecipazione a fiere.

Intanto, in Italia è stato approvato il modello ASR di dichiarazione per il recupero dell’Aiuto di Stato-Rivalutazioni, da compilare e consegnare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti tenuti alla restituzione degli incentivi fiscali sono gli istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria che hanno usufruito del regime d’imposta sostitutiva in base all’articolo 2, comma 26, della Finanziaria 2004.

Il modello di dichiarazione ASR va consegnato a mano e in originale, entro il 31 ottobre 2008, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale della società beneficiaria.