Agevolazioni per le imprese e i dipendenti, capitolo II: novità in vista anche per i contratti atipici: con la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, la 49/E dell’11 luglio 2008 sulle misure a sostegno della produttività del lavoro, viene infatti confermato che ad essere introdotti nel trattamento di detassazione sono anche gli straordinari contrattuali e i premi individuali per i contratti flessibili.
Restano chiaramente esclusi dalle voci in buca paga sottoposte a tassazione agevolata, quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa al lavoratore.
Come noto, nell’articolo 2 del decreto legge 93/2008 viene introdotto – solo per il settore privato e in via sperimentale – la tassazione agevolata per prestazioni:
- di lavoro straordinario, in questo caso la circolare chiarisce in maniera definitiva che la tassazione agevolata si applica non solo per prestazioni straordinarie superiori alle quaranta ore, ma anche per quelle con un limite minore, stabilito nei contratti collettivi di qualsiasi livello;
- supplementari o relative a clausole elastiche legate a contratti di lavoro a tempo parziale antecedenti all’entrata in vigore del decreto;
- legate a programmi volti ad incrementare produttività, innovazione, efficienza dell’azienda o comunque ad elementi legati all’andamento economico dell’impresa.
Rientrano dunque nella misura “premi di rendimento”, le forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum.
Il tutto a patto, però, che ciò comporti un incremento di produttività, competitività e redditività per l’impresa.
Nel regime di tassazione agevolata rientrano infine i premi determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati raggiunti in un determinato ambito territoriale dalle imprese stesse.