Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute che i propri dipendenti possono correre nel corso delle proprie attività quotidiane. A sancire doveri e modalità espletative, la normativa (decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008) in vigore dal 15 maggio 2008 e che dà attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ad essere interessanti dal D.L., anche le attività lavorative che contemplano l’utilizzo di videoterminali, con particolare attenzione verso i rischi legati alla vista, alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale. La normativa conferma l’obbligo per il datore di lavoro di garantire ai propri dipendenti misure protettive, nonché il diritto a interruzioni dell’attività ogni quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa, mediante pause o cambiamento di attività. Tali misure vanno garantite anche in assenza di una disposizione contrattuale specifica.
È bene specificare che le interruzioni di cui sopra non potranno essere cumulate all’inizio o alla fine dell’attività lavorativa e che, nel calcolo dei tempi di interruzione, non dovranno essere compresi i tempi di risposta del sistema elettronico, considerati a tutti gli effetti come tempo di lavoro. Allo stesso modo anche la pausa è considerata come tempo di lavoro.
Infine, si ribadisce che i lavoratori devono essere sottoposti a controlli sanitari, in riferimento anche a rischi della vista e degli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico. Salvo casi particolari, le visite si effettuano ogni due anni con la classificazione dei lavoratori in “idonei”, “idonei con prescrizioni” e “non idonei”.
Il datore di lavoro dovrà fornire a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Particolari ammende sono a carico degli inadempienti.