Con il provvedimento del 31/03/08 è stato approvato il modello per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta (art. 5 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97), con le relative istruzioni per la compilazione.
La Finanziaria 2008 ha infatti stabilito che deve essere presentato esclusivamente il modello digitale scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione dell’imponibile regionale sulla base delle risultanze del bilancio.
L’opzione IRAP delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria scadrà il prossimo 30 maggio, come stabilito nel provvedimento.
A tal riguardo, la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione – nella Sentenza 7734/2008 – ha stabilito che, nel caso in cui in sede di giudizio il Fisco non sollevi eccezioni sulla provenienza del reddito, questo deve effettuare il rimborso dell’IRAP in favore del contribuente.
Ciò è valido in particolar modo nel caso in cui il reddito derivi da lavoro autonomo o da lavoro di impresa.
Viene inoltre specificato – sulla base delle interpretazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001 – che per le attività di lavoro autonomo, se svolto per mezzo di una attività autonomamente organizzata, sussiste il presupposto impositivo per l’IRAP.
In tal caso, quindi, il giudice di merito si occuperà di accertare che esista il requisito organizzativo rilevante, mentre dimostrare l’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo rimane a carico del contribuente che lo richieda.