Tratto dallo speciale:

Bonus Formazione dal primo gennaio

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Febbraio 2018
Aggiornato 10 Febbraio 2018 18:34

logo PMI+ logo PMI+
Il credito d'imposta sulla formazione 4.0 scatta in automatico dal primo gennaio 2018, anche senza decreto attuativo: requisiti, chiarimenti e dettagli sul bonus 2018.

Formazione-alternanza

Il Bonus Formazione 4.0 in Legge di Bilancio 2018 prevede un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, che però non impedisce alle imprese di utilizzare da subito il beneficio: i percorsi formativi avviati dal primo gennaio sono quindi incentivati con credito d’imposta, né servono autorizzazioni dalla PA.

Il chiarimento è fornito dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un approfondimento dedicato al Forum Lavoro/Fiscale 2018.

=> Bonus formazione 4.0 in Legge di Bilancio

Il credito d’imposta al 40% (commi 46 e seguenti, legge 205/2017) sul costo aziendale del personale impegnato in attività di formazione in chiave Industria 4.0 dal primo gennaio al 31 dicembre 2018, fino a un importo massimo annuale di 300mila euro a impresa.

L’attività di formazione deve rientrare negli ambiti innovativi legati alle tecnologie di Industria 4.0, specificatamente previsti dal comma 48 della Legge di Bilancio.

Il Bonus Formazione si indica in dichiarazione dei redditi e, come anticipa la circolare dei Consulenti del Lavoro, il decreto applicativo conterrà tutti i dettagli su documentazione richiesta, controlli, cause di decadenza dal beneficio.

L’atteso provvedimento non impedisce in alcun modo l’entrata in vigore della misura. L’agevolazione è automaticamente riconosciuta alle imprese in relazione all’attività di formazione che rientri nei parametri sopra descritti.

Il decreto conterrà anche le indicazioni utili agli adempimenti necessari per la dichiarazione dei redditi 2019 (riferita al periodo d’imposta 2018). L’utilizzo del credito d’imposta in compensazione viene effettuato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese (quindi a partire dal periodo d’imposta 2019).

Fonte: Circolare Consulenti del Lavoro