Customer care: norme privacy più snelle

di Alessandra Gualtieri

12 Dicembre 2007 15:00

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Il Garante per la Privacy semplifica le procedure burocratiche, per le società di customer care e di phone banking, nella tutela dei dati personali dei clienti

Possono tirare un sospiro di sollievo le società di customer care, le aziende che offrono servizi di assistenza telefonica post-vendita o le compagnie di phone-banking, in pratica tutte le imprese che abitualmente trattano una grande quantità di dati sensibili dei clienti.

La legge italiana, molto attenta alla tutela delle informazioni sensibili degli utenti nell’utilizzo di servizi telematici o tlc, come noto ha demandato al Garante per la protezione dei dati personali la definizione di ulteriori linee guida e prescrizioni che affianchino il D.Lgs. 196/03 (Legge sulla Privacy).

Ebbene, il Garante ha appena emanato un nuovo provvedimento che alleggerisce il carico burocratico per gli operatori di assistenza telefonica, i quali non saranno più tenuti ad “informare burocraticamente la clientela sull’uso dei dati personali” in qualunque circostanza.

Il vincolo sussiste solo quando il rapporto cliente/azienda viene instaurato per la prima volta, oppure quando si trattano i soli dati necessari alla fornitura del servizio o, ancora, quando questi stessi dati vogliono essere riutilizzati per servizi o scopi terzi (profilazione marketing, promozioni, ecc.).
In ogni caso, l’informativa deve essere fornita in maniera chiara e sintetica da un operatore telefonico, da un messaggio preregistrato o da apposita indicazione su un sito web.

Il provvedimento generale (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 285 del 7 dicembre) riguarda, quindi, tutte le attività prestate in modalità inbound, cioè a seguito di chiamata dell’utente oppure effettuate attraverso canali automatizzati.

Infine, il garante sottolinea la necessità di adottare efficaci misure di protezione dei dati qualora uno stesso call center o società di customer care si trovi a gestire contemporaneamente più database diversi. A tal fine, prima di stipulare un contratto di outsourcing viene prescritta all’azienda committente una preventiva analisi delle implicazioni che il trattamento dei dati affidati a società terze può comportare in termini di tutela dei dati stessi e rispetto della normativa vigente.