Autocarri, autotreni e trattori potranno beneficiare anche nel 2018 del superammortamento per l’acquisto di beni strumentali: la Legge di Stabilità 2017, nel prorogare l’agevolazione, ha invece escluso automobili, autocaravan e moto. Il riferimento è il comma 29 della legge 205/2017, che prevede il superammortamento anche per l’anno in corso pur se in misura ridotta al 130% (rispetto al 140% dello scorso anno) e limitatamente all’acquisto del bene strumentale entro il 31 dicembre, oppure entro il 30 giugno 2019 se l’ordine è stato accettato entro la fine 2018 con pagamento di un acconto pari almeno al 20%.
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La norma esclude:
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
Ovvero quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986. Il quale riguarda i seguenti mezzi di trasporto: automobili, autocaravan (camper), aeromobili da turismo, navi e barche da diporto, veicoli adibiti ad uso pubblico, ciclomotori e motocicli, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
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Restano dunque ammessi all’agevolazione fiscale: autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici (destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, che sono muniti permanentemente di speciali attrezzature), autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d’opera (ad esempio, macchine per l’edilizia). Quindi, un’impresa che acquista, come bene strumentale, uno di questi veicoli, può utilizzare il superammortamento.
Attenzione: restano comunque fuori tutti i veicoli dati in uso ai dipendenti (es.: le cosiddette auto aziendali).