In tema di divorzio, l’orientamento della giurisprudenza va sempre più verso l’addio all’assegnazione dell’assegno divorzile all’ex coniuge autosufficiente, senza più tenere conto del tenore di vita ma soltanto della effettiva capacità di mantenersi.
A far tornare sotto i riflettori l’argomento, è la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4793/2017, che si è pronunciata sulla causa di divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, accogliendo il ricorso dell’ex premier e decidendo addirittura di revocare l’assegno concesso (ben 1.400.000 euro mensili).
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Una decisione che fa da apripista per molte altre, avendo annullato l’obbligo di assegno di mantenimento nonostante il benestare del coniuge, e allineandosi con la precedente sentenza n. 11504/2017 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che ha svincolato l’attribuzione dell’assegno divorzile dal criterio della conservazione del tenore di vita durante il matrimonio per legarlo invece al concetto di autosufficienza economica dell’ex coniuge che chiede il contributo.
Nel caso Berlusconi-Lario è stata accertata l’autosufficienza economica di lei, tale da non darle alcun titolo per godere del contributo, potendo contare “su un cospicuo patrimonio, oltretutto costituitole integralmente dal marito nel corso del quasi ventennale matrimonio” e avendo “capacità di produrre reddito, sia per le ingenti somme di denaro che l’ex marito le ha corrisposto sia perché possiede numerosi beni immobili di notevole valore commerciale”, nonché numerosi gioielli avuti in dono dal marito nel corso del matrimonio del valore di decine di milioni di euro.
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La revoca dell’assegno divorzile, in questo caso, ha decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio. Questo significa avere valore retroattivo con l’obbligo di restituzione delle somme già incassate.
Segnaliamo sullo sfondo il progetto di legge, già depositato, che prevede di riscrivere i termini tramite cui oggi si concede e si quantifica l’assegno – tenore di vita e indipendenza economica – per introdurre invece nuovi criteri volti a mantenere il precedente equilibrio (es.: condizioni economiche, contributo dato alla famiglia e ai figli, possibilità di ricollocarsi sul mercato del lavoro).