Per la notifica degli accertamenti fiscali l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad attendere 60 giorni dal termine del controllo, salvo motivi di urgenza, così da consentire al contribuente di presentare eventuali memorie difensive (articolo 12, comma 7, della legge 212/2000), dunque se le contestazioni sono relative ad un periodo di imposta in scadenza, il controlli devono avvenire prima del 31 dicembre, ovvero la notifica deve essere recapitata prima del 2 novembre.
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In particolare l’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), prevede che così:
“Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”.
Entrando nel concreto questo significa che i verbali consegnati a partire dal 2 novembre 2016 per contestazioni relative al periodo di imposta 2011 rischiano di determinare accertamenti fiscali privi di validità se non motivati da specifici motivi di urgenza, visto che il 31 dicembre 2016 decade il potere di rettifica per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2012 (periodo di imposta 2011) e per quelle omesse relative al 2010 e che per tutte le attività di controllo è obbligatorio un confronto preventivo pena la nullità dell’atto impositivo.
In realtà una passata sentenza delle Corte di Cassazione (la n. 24823/2015) ha stabilito che il contraddittorio non è sempre obbligatorio: lo è per i tributi “armonizzati”, ma non per i tributi “non armonizzati”, dunque per le verifiche a tavolino il mancato contraddittorio preventivo non è causa di invalidità dell’atto di accertamento.
Questo perché nel nostro ordinamento non esiste un obbligo generalizzato per l’amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia espressamente previsto per legge. L’obbligo di contraddittorio è un principio di derivazione comunitaria e per questo applicabile solo ai tributi “armonizzati”.
Per rendere nullo l’atto impositivo riguardante tributi non armonizzati, qualora non sia stato attivato il contraddittorio, il contribuente dimostrare che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi.