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Voluntary disclosure bis, doppia retromarcia

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Ottobre 2016
Aggiornato 25 Ottobre 2016 11:40

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Voluntary disclosure bis fino al 31 luglio 2017 e niente forfait al 35% su contanti e cassette di sicurezza: le novità nel decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017.

Dalla voluntary disclosure bis sparisce la possibilità di sanatoria sui contanti pagando solo una sanzione forfettaria del 35%: è una delle ultime novità della norma sul rientro dei capitali, contenuta nel decreto fiscale (DL 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” nella Gazzetta Ufficiale n-249 del 24 ottobre 2016). La procedura di emersione dei capitali segue regole sostanzialmente simili a quelle già previste dalla prima edizione: si pagano interamente le tasse evase ma c’è lo sconto sulle sanzioni e la mora. C’è anche il condono penale, che consente di aderire alla procedura senza rischiare rilievi penali per i reati connessi all’evasione (non per reati più gravi, come il riciclaggio e via dicendo).

=> Voluntary disclosure bis, cosa cambia

Adesioni

La voluntary bis riapre fino al 31 luglio 2017 (con documentazione integrativa entro il 30 settembre) i termini per aderire alla procedura di emersione (purché non ci siano stati nel frattempo avvisi accertamento, ispezioni o notifiche dal Fisco). I contribuenti che hanno già aderito alla prima voluntary nel 2015, non potranno aderire anche alla nuova procedura. Si potranno infatti sanare violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Cassette sicurezza

Per contante e valori in cassette di sicurezza serve coinvolgere il notaio, che presenzia all’apertura della cassetta e procede all’inventario. Il contribuente deve attestare anche la non provenienza da reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Chi dichiara il falso rischia tra 18 mesi e 6 anni di reclusione. Contanti e valori andranno depositati presso un intermediario abilitato in un conto vincolato. Professionisti e intermediari devono segnalare gli importi in conformità alle leggi anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Autoliquidazione

Chi aderisce alla procedura di emersione tramite voluntary bis effettuerà il calcolo da sé del dovuto e verserà imposte evase e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 oppure in 3 rate mensili (la prima entro settembre). Attenzione: chi versa meno del dovuto subirà una maggiorazione (10% se la differenza supera tale percentuale e riguarda redditi soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva; 30% negli altri casi se la differenza supera tale percentuale; 3% se la differenza è inferiore alle due percentuali. Chi versa di più avrà rimborso o fruirà della compensazione.

Tasse

Su contante e valori al portatore si applica l’IRPEF. Sui capitali all’estero l’imponibile è sui rendimenti.

Fino ai giorni scorsi, nel testo messo a punto dal Governo c’era la norma che consentiva anche una particolare forma di emersione dei capitali illecitamente occultati in Italia, ad esempio nelle cassette di sicurezza, o in contanti. Era prevista la possibilità di regolarizzare la propria posizione pagando un forfait del 35%. Di fatto, quindi, una mini sanatoria (il forfait al posto dell’imposizione fiscale progressiva), su cui si registra una retromarcia, avvenuta negli ultimissimi giorni: si pagheranno normalmente le tasse

Nel documento di Bilancio che l’Italia ha inviato a Bruxelles, dopo l’approvazione in Cdm del 15 ottobre, era infatti prevista una:

proroga per tutto il 2017  dei termini per la presentazione delle istanze di voluntary disclosure sui redditi e patrimoni detenuti all’estero e ampliamento della platea, tramite la possibilità di optare per un prelievo forfetario, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi. Ulteriori misure saranno previste nel caso in cui la collaborazione volontaria abbia ad oggetto denaro in contanti, valori al portatore e altri valori.

Per approfondimenti: il decreto in Gazzetta Ufficiale