Referendum, ricorso respinto

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Ottobre 2016
Aggiornato 27 Marzo 2018 11:04

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Inammissibile il ricorso di M5S e Sinistra Italiana contro il quesito del referendum costituzionale: la sentenza del TAR Lazio in attesa di quella sul ricorso Onida e Randazzo.

Il TAR del Lazio ha bocciato il primo ricorso sul referendum costituzionale, quello presentato dal Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, che contestava la formulazione del quesito referendario, considerato dai proponenti non neutrale ed eccessivamente favorevole al . Il tribunale ha considerato il ricorso inammissibile, spiegando che

“sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum che hanno predisposto il quesito referendario sia il decreto presidenziale, nella parte in cui recepisce il quesito, sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale”.

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Considerata “l’urgenza di dare una risposta definitiva alla questione”, in vista dell voto referendario del prossimo 4 dicembre, il TAR “non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione”.

La procedura, sottolinea il TAR, prevede che:

“eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (legge 352/1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”. In pratica, il quesito referendario, è “individuato dall’Ufficio centrale per il referendum attraverso ordinanze non impugnabili con gli ordinari mezzi giurisdizionali” ed è poi “recepito” dal decreto del Presidente della Repubblica, e quindi non può “riconoscersi la possibilità della sua sottoposizione a sindacato giurisdizionale”. In parole semplici: il ricorso alla Costituzionale su un quesito referendario deve essere presentato dall’ufficio centrale per il referendum, non dal TAR.

Il quesito referendario del prossimo 4 dicembre è il seguente:

referendum

Si tratta della riproposizione del titolo della legge costituzionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016. Il testo è conforme a quanto previsto dall’articolo 16 della legge sul referendum (352/1970), in base al quale il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente:

“Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo… (o degli articoli…) della Costituzione, concernente… (o concernenti…), approvato dal Parlamento e pubblicato – nella Gazzetta Ufficiale numero… del… ?”; ovvero: “Approvate il testo della legge costituzionale.. concernente… approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero… del… ?”.

Ricordiamo che c’è anche un altro ricorso sulla legittimità del referendum, presentato da Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, e Barbara Randazzo, docente di diritto costituzionale alla Statale di Milano, presentato sia a Milano sia a Roma, che riguarda sempre la formulazione del quesito, ma con un rilievo diverso: bisognava spacchettare il testo, consentendo agli elettori di rispondere sui singoli aspetti della riforma, mentre invece c’è un unico quesito che ricomprende argomenti diversi. Il ricorso:

«è rivolto contro il decreto di indizione del referendum medesimo, in quanto ha recato la formulazione di un unico quesito, suscettibile di un’unica risposta affermativa o negativa, pur essendo il contenuto della legge sottoposta al voto plurimo ed eterogeneo».