Dimissioni online tramite consulente

di Barbara Weisz

27 Settembre 2016 14:32

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Correttivi al Jobs Act: dimissioni online anche tramite un consulente del lavoro, esclusi dall'obbligo telematico i dipendenti pubblici, in prova, in gravidanza e le neo-madri.

I consulenti del lavoro possono fare da intermediari per le dimissioni online: lo prevede il decreto con le modifiche al Jobs Act approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 settembre. Il nuovo provvedimento approvato dal Governo introduce correttivi al Dlgs 151/2015, tra i quali anche alla procedura in base alla quale (articolo 26) dallo scorso 12 marzo

«le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche».

=> Dimissioni online obbligatorie dal 12 marzo

Rispetto alla precedente normativa (decreto ministeriale 15 dicembre 2015), si estende la possibilità di intermediazione prevista per CAF, patronati, enti bilaterali e commissioni di certificazione a consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’ispettorato del lavoro.

Ricordiamo che la procedura prevede l’utilizzo di moduli scaricabili dal sito del Ministero del Lavoro con relativa trasmissione via PEC (posta elettronica certificata). Al lavoratore restano 7 giorni di tempo per ritirare le dimissioni.

=> Dimissioni online, istruzioni e FAQ

Esclusioni

Il nuovo decreto (entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), oltre ad introdurre l’ausilio dei consulenti, chiarisce anche un altro punto: l’obbligo di dimissioni telematiche non si applica ai dipendenti pubblici: così come anticipato dalla circolare ministeriale 12/2016: la ratio dell’intervento è di contrastare le dimissioni in bianco, pericolo che:

«non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».

Il Jobs Act escludeva già dal’obbligo anche il lavoro domestico e le dimissioni in sede di conciliazione o di fronte alle commissioni di certificazione. Niente obbligo di dimissioni online durante il periodo di prova, per  risoluzione consensuale nel corso della gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino: in questi casi, continua a essere necessaria la convalida della DTL (Direzione territoriale del lavoro).