Un negozio che fornisce Wi-Fi gratuito ai clienti non è responsabile di eventuali violazioni alle norme sui diritti d’autore (es.: download di contenuti pirata) commesse da chi utilizza la rete: lo stabilisce la Corte di Giustizia Europea che, con sentenza C-484/14 del 15 settembre 2016 non ha ritenuto l’esercente colpevole di non aver protetto adeguatamente l’utilizzo della connessione offerta.
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La Corte ha stabilito che la direttiva europea 98/34/CE sul commercio elettronico esclude la responsabilità dei prestatori intermediari (nel caso specifico, di chi mette a disposizione il wi-fi) per un’attività illecita di un terzo.
Secondo i giudici comunitari mettere una rete wi-fi a disposizione del pubblico gratuitamente al fine di attirare l’attenzione dei potenziali clienti sui prodotti o servizi di un negozio costituisce un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva. Ci sono tre condizioni che però devono essere soddisfatte. Il prestatore della rete (il negozio) non deve:
- dare origine alla trasmissione,
- selezionarne il destinatario,
- selezionare o modificare le informazioni trasmesse.
Nel momento in cui non succede nessuna di queste tre cose, e quindi c’è semplicemente la possibilità di utilizzare una rete wi-fi, non c’è alcuna responsabilità del prestatore e il titolare dei diritti d’autore non può chiedere al prestatore un risarcimento.
E’ invece consentito, al titolare dei diritti di autore, di chiedere a un’autorità competente di obbligare il negoziante a proteggere la connessione mediante password, misura ritenuta idonea a dissuadere gli utenti dalle violazioni di proprietà intellettuale se si chiede agli utenti di fornire l’identità per avere la password, evitando quindi la navigazione anonima. E’ invece esclusa la possibilità di sorvegliare le informazioni trasmesse, così come quella di impedire il servizio wi-fi ai clienti.
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