Equitalia non può interrompere un piano di rateazione a un’impresa che ha pagato alcune rate in ritardo, il provvedimento di revoca scatta solo per rate non pagate: lo stabilisce una sentenza del tribunale di Roma (proc. n. 54257 del 20 agosto 2016), che chiede all’agente della riscossione di ripristinare piani di rateazione interrotti indebitamente.
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I magistrati hanno stabilito che la normativa applicabile è l’articolo 19 comma 3 del dpr 602/1973, che prevede lo stop alla rateazione solo in caso di mancato pagamento di almeno cinque rate, anche non consecutive. Il ritardo, invece, può comportare il «pagamento degli interessi e delle eventuali sanzioni», ma non la «decadenza dal beneficio» prevista espressamente solo in caso di mancato pagamento. Risultato: Equitalia deve ripristinare i piani di rateazione precedentemente sospesi. L’ordinanza del tribunale sottolinea come la decadenza da un piano di rateazione abbia una serie di effetti negativi sull’impresa: «una indubbia oggettiva difficoltà per il debitore di onorare il proprio debito», tutte le conseguenze che derivano dalla mancata attestazione della correttezza dei pagamenti da parte dell’agente della riscossione (riscossione crediti Pubblica Amministrazione, partecipazione a gare pubbliche, sottoscrizione di contratti pubblici).
Ricordiamo che la Riforma fiscale ha cambiato le regole sulla dilazione del pagamento, contenute nell’articolo 19 del Dpr 602/1973. La possibilità di interrompere il piano di rateazione Equitalia scatta, come detto, dopo cinque rate non pagate (prima erano otto). La procedura è la seguente: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.