Le regole sull’esenzione IMU per terreni agricoli si applicano indipendentemente dal fatto che siano o meno coltivati, quindi valgono anche per i terreni incolti e gli orti: la precisazione è stata fornita dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, nel corso di un question time in commissione Finanze alla Camera. Il criterio generale, ha spiegato il Governo, è che la regola sull’esenzione IMU riguarda:
tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione.
Questo orientamento è confermato da un sentenza di Cassazione (n.7369 dell’11 maggio 2012), che sottolinea come l’ICI (poi sostituita dall’IMU) sia un’imposta diretta, con base imponibile rappresentata dal valore dell’immobile.
Nel caso dell’IMU agricola, il presupposto impositivo è il possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, mentre non rileva l’effettivo esercizio su di essi delle attività agricole. Terreni incolti e orti devono quindi essere considerati “agricoli”, con esclusione dall’IMU nei casi previsti dal comma 13 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
In pratica sono esenti i terreni:
- posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dal luogo in cui si trovano,
- che si trovano nei Comuni montani,
- che si trovano nei Comuni parzialmente montani di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9/1993.
Quindi, i terreni non di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono esenti nel caso in cui si trovino nei Comuni montani o nelle isole minori, mentre pagano la tassa sugli immobili in tutti gli altri casi.
Per i terreni non coltivati, l’IMU non si paga se sono condotti da coltivatori diretti e IAP in nessun caso, mentre negli altri casi l’esenzione è limitata a terreni montani o parzialmente montani contenuti nella sopracitata circolare 9/1993.
Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha cambiato per l’ennesima volta le regole IMU per i terreni agricoli (nel 2015 l’esenzione dipendeva dal Comune in cui si trovava l’immobile e nel caso di Comini in pianura la tassa era dovuta anche dai coltivatori diretti e IAP).