IVA UE: niente rimborso per fattura generica

di Barbara Weisz

24 Febbraio 2016 17:41

Diritto al rimborso IVA solo se la fattura contiene tutti gli elementi previsti dalla direttiva UE: sentenza della Corte di Giustizia Europea e istruzioni di compilazione.

Se la fattura è troppa generica e non contiene indicazioni minime come la descrizione dettagliata del servizio reso, allora niente rimborso IVA: è l’orientamento della Corte di Giustizia UE chiamata ad esprimersi sul contenuto obbligatorio di una fattura e sui suoi effetti in materia di applicabilità della detrazione (rimborso). Si tratta del procedimento C-516/14, depositato il 18 febbraio 2016 e relativo a una controversia in Portogallo, in cui l’amministrazione finanziaria non ha riconosciuto il diritto a una società che aveva emesso fattura generica.

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Secondo la Corte di Giustizia UE, il diritto alla detrazione, disciplinato dall’articolo 178 della direttiva IVA UE 2006/112/CE, è riconosciuto se la fattura è compilata nel rispetto degli articoli da 220 a 236 della direttiva IVA UE, che spiegano quali elementi vanno indicati. In base alle norme sopra citate, la fattura debba contenere una serie precisa di elementi, in mancanza dei quali non si può esercitare il diritto fino a quando non si integri il contenuto, soddisfacendo tutte le previsioni di legge.

Il contenuto della fattura è contenuto nell’articolo 226 e prevede, in primis, l’obbligo di inserire data di emissione, numero identificativo, generalità complete del destinatario, l’aliquota applicata, l’importo IVA da pagare. Ci sono poi una serie di elementi dettagliati, come la quantità e la natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi (punto 6 dell’articolo 226), la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi, la data in cui è corrisposto l’acconto, sempre ché sia determinata e diversa da quella di emissione fattura (punto 7 dello stesso articolo).

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Quindi, una fattura che riporti esclusivamente la dicitura «servizi giuridici resi» soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punto 6 (a meno che la normativa nazionale preveda, in modo conforme al diritto dell’Unione, per determinati servizi giuridici un diverso regime ai fini dell’IVA, in questo caso vanno inserite tutte le indicazioni relative al regime speciale applicabile). Una fattura che invece contiene la dicitura «servizi giuridici resi da una certa data sino ad oggi» o «servizi giuridici resi sino ad oggi» non soddisfa i requisiti, perché non c’è indicazione puntuale della quantità dei servizi resi e, nel secondo caso, delle date relative ad acconto e ultimazione servizi.