Nuova semplificazione per le start-up innovative: il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto che rende possibile procedere con l’atto costituivo di una srl / start up innovativa senza il notaio, semplicemente compilando un modello standard. Perché la disposizione diventi operativa, tuttavia, bisogna attendere un successivo decreto direttoriale, che conterrà modulistica, istruzioni per l’iscrizione al Registro Imprese e specifiche tecniche per la trasmissione online. Il decreto ministeriale attua le disposizione previste dall‘articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015, l’Investment Compact.
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Fino a questo momento, era possibile aprire un’impresa senza il notaio solo in forma di srl semplificata, mentre la novità consiste nel fatto che la modalità viene estesta a tutte le nuove imprese aperte come srl, società a responsabilità limitata. Non sarà più necessario l’iter che prevede l’intervento del notaio per firmare lo statuto e registrarlo: gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci, sottoscritti con firma digitale, oppure avvalendosi dell’Ufficio delle Imprese per autenticare le sottoscrizioni e procedere in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.
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Devono naturalmente essere soddisfatte tutte le condizioni per essere definita start up innovativa, contenute nell’articolo 25 del decreto legge 179/2012. Fra le altre cose, la strat up innovativa ha come oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, è costituita da non più di 60 mesi (cinque anni), non distribuisce utili, non è quotata, dal secondo anno di attività il capitale sociale non supera i 5 milioni di euro, possiede una serie di requisiti in termini di spese per ricerca e sviluppo, titoli di studio dei dipendenti, marchi e brevetti. Le nuove imprese innovative devono iscriversi nell’apposita sezione del Registro Imprese, e non pagano imposta di bollo e diritti di segreteria.