Aumenti IVA lettiere dal 2025, anche sul pregresso

Risposta di Anna Fabi

13 Gennaio 2025 12:56

Vanna chiede:

Alla luce della risoluzione 59/E del 09.12.2024 chiediamo conferma dell’applicazione IVA al 22% dal 2025 per le lettiere animali. Per il pregresso, la risoluzione indica effetto retroattivo. E’ così?

La risoluzione 59/E del 9 dicembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulle lettiere per animali a composizione vegetale stabilisce che i prodotti come truciolo, segatura e lolla di riso, destinati principalmente ad allevamenti e aziende agricole, rientrano tra i beni assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del 22% a partire dal 1° gennaio 2025, salvo che non vengano identificati come “prodotti agricoli” rientranti nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

La risoluzione richiama le disposizioni contenute nel DPR n. 633/1972 (articoli sull’applicazione delle aliquote IVA) e le norme sugli effetti della qualificazione IVA dei beni, con attenzione ai periodi accertabili.

In base alle nuove disposizioni, l’aliquota ridotta eventualmente applicata in precedenza non è più valida e dal 1° gennaio 2025, i prodotti indicati non beneficiano più di aliquote ridotte IVA e si applica l’ordinario 22%, a meno che non vi sia una specifica disposizione di legge o inquadramento diverso per singoli prodotti.

Effetto retroattivo: la risoluzione prevede che, per gli anni ancora accertabili, ossia quelli per cui non è decaduto il termine di accertamento fiscale (5 anni, estendibili in caso di omessa dichiarazione o altre violazioni gravi), gli uffici possono contestare l’eventuale applicazione di un’aliquota IVA inferiore.

Questo, perché l’Italia di uniforma alle direttive UE in materia di IVA su questi prodotti e pertanto deve adeguare anche la normativa sulle agevolazioni d’imposta. E le lettiere non trovano collocazione né nell’elenco dei beni che possono fruire di IVA ridotta secondo le previsioni dell’allegato III della direttiva 2006/112/Ce, né sono riconducibili ai prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al Decreto IVA, che ha recepito la disciplina europea con l’articolo 16.

Rettifiche sul pregresso: l’effetto retroattivo implica che l’Agenzia potrebbe procedere al recupero dell’IVA non versata nella misura del 22%, anche per periodi precedenti il 2025, se accertato che l’aliquota applicata non fosse corretta.

Per il pregresso è dunque necessario analizzare le fatture emesse nei periodi accertabili, valutare, con l’assistenza di un commercialista o consulente fiscale, l’esistenza di potenziali rischi di recupero IVA da parte dell’Agenzia e, in caso di rischio, considerare l’opzione del ravvedimento operoso per ridurre sanzioni e interessi su eventuali irregolarità.

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