Rifacimento facciata condominiale con spesa in prestito

Risposta di Anna Fabi

25 Novembre 2024 12:00

Domenico chiede:

Nel mio condominio dobbiamo rifare la facciata e mio figlio vorrebbe prestarmi la cifra necessaria: ci sono regole fiscali da seguire per questa procedura?

Anche per il prestito tra familiari, è possibile redigere una scrittura privata che specifichi l’importo prestato, le modalità e i tempi di restituzione, e se il prestito è fruttifero (con interessi) o infruttifero (senza interessi). Questo documento serve a dimostrare la natura del trasferimento di denaro in caso di controlli fiscali.

Per importi superiori al limite legale per l’uso del contante (attualmente 5.000 euro), il trasferimento deve avvenire tramite strumenti tracciabili, come bonifico bancario o assegno non trasferibile. Nella causale del bonifico, è opportuno indicare chiaramente la natura dell’operazione, ad esempio: “Prestito infruttifero per ristrutturazione facciata condominiale”.

La registrazione della scrittura privata presso l’Agenzia delle Entrate non è obbligatoria, ma può offrire una maggiore tutela legale in caso di controversie o per dare data certa al documento.

Sebbene il prestito tra privati non sia soggetto a tassazione diretta, è infatti essenziale che entrambe le parti possano giustificare la provenienza e la destinazione dei fondi in caso di accertamenti fiscali. La scrittura privata e l’uso di strumenti tracciabili aiutano a prevenire presunzioni di redditi non dichiarati.

Seguendo queste indicazioni, potrà gestire il prestito da suo figlio in modo conforme alle normative fiscali vigenti, evitando possibili complicazioni future.

A legislazione vigente, a partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute per il rifacimento delle facciate condominiali possono beneficiare di una detrazione fiscale del 36%, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio è attesa anche una riforma delle fiscali, compresi i bonus edilizi.

Per quanto riguarda il versamento della sua quota millesimale – per beneficiare delle detrazioni fiscali relative ai lavori condominiali sulle parti comuni dell’edificio – devono essere versate entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi: l’amministratore rilascerà una certificazione attestante l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota imputabile a ciascun condomino.

Per usufruire di questa detrazione, il pagamento delle spese deve essere effettuato dal soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione fiscale. In linea generale, il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale sullo stesso. Anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile possono beneficiare della detrazione, a condizione che abbiano effettivamente sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a loro intestati.

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