Sto per trasferire la residenza in un nuovo Comune, presso l’abitazione del mio compagno (senza contratto di di locazione in quanto casa di proprietà). Ai fini ISEE, come procedere per non risultare nella DSU del mio compagno e mantenere nuclei familiari separati?
Secondo la normativa vigente, il nucleo familiare ai fini ISEE è composto da tutte le persone che risultano essere residenti nella stessa abitazione e che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.
Tuttavia, per chi convive senza aver contratto un vincolo di legge è possibile mantenere nuclei familiari separati anche vivendo sotto lo stesso tetto, purché siano rispettate precice condizioni.
Ai fini ISEE, il nucleo familiare è di norma composto da tutti i componenti della famiglia anagrafica, cioè le persone che risultano dallo stato di famiglia rilasciato dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Solitamente, il nucleo familiare include il dichiarante, il coniuge (anche se non convivente) e i figli conviventi e non, se fiscalmente a carico. I figli maggiorenni non conviventi ma a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare del genitore di riferimento, a meno che non siano coniugati o abbiano figli. E in caso di separazione o divorzio, solo se uno dei coniugi cambia residenza fa parte di un nucleo familiare distinto.
Possono essere esclusi dal nucleo familiare le persone con vincoli affettivi non familiari (ad esempio, conviventi non legati da parentela o affinità), ma ciò deve essere esplicitamente dichiarato all’ufficio anagrafe al momento della registrazione della residenza.
Se non vuole far parte del nucleo familiare del suo compagno, può richiedere presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di essere registrato come un nucleo familiare distinto ed una dichiarazione che attesti che non esiste vincolo affettivo di convivenza con il proprietario della casa.
=> Calcolo ISEE e nucleo familiare, prima e dopo il cambio di residenza
Per la determinazione del nucleo familiare, la normativa di riferimento è il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modifiche. In caso di difficoltà è consigliabile rivolgersi a un consulente per valutare altre soluzioni e chiarire la situazione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi