La tolleranza del 2% (forse elevata al 3%) sulle superfici interessate da abusi vale anche per verande e finestrini?
In linea di massima, direi che si applicano i margini di tolleranza previsti dal testo unico per l’edilizia. Da quello che scrive, mi pare che lei voglia utilizzare il Bonus Facciate, regolato dai commi 219 e seguenti della legge 160/2019, che non mi pare contenga deroghe alle disposizioni generali.
La norma sugli abusi edilizi è prevista dall’articolo 49 del DPR 380/2001, secondo il quale «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali». Ma il contrasto «deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione».
=> Abusi edilizi: Superbonus dopo la sanatoria
Il Bonus Facciate, e anche le altre detrazione edilizie, applicano questa norma. Ci sono particolari categorie di interventi (per esempio, quelli compresi nel nuovo Superbonus al 110%), che richiedono un’asseverazione tecnica, per cui la conformità viene verificata dal professionista.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz