In merito all’indennizzo per cessazione attività, se un agente o commerciante che aveva chiuso nel 2017 la riaprisse nel 2019 per poi richiuderla dopo pochi mesi, a fronte di oltre 5 anni di contributi versati, avrebbe diritto al trattamento?
Mi sembra difficile che, nell’ipotesi da lei prevista, si riesca a soddisfare il requisito dei cinque anni di contributi versati alla gestione commercianti INPS per avere accesso all’indennizzo per chiusura attività commerciale nel 2019.
E’ vero che, per espressa previsione dei legge, non è necessario che i cinque anni siano continuativi (lo sottolinea, fra le altre cose, la circolare INPS 77/2019), ma è anche vero che l’attività deve essere la stessa.
Quindi, mi pare che l’ostacolo fondamentale sia rappresentato dal fatto che, nella sua ipotesi, il commerciante di fatto riapre un’attività che aveva chiuso.
Bisogna infatti rispettare tutti i diversi requisiti, compresa la rottamazione della licenza commerciale (che nel caso in oggetto dovrebbe già essere avvenuta nel 2017 o 2018). In questo senso, i cinque anni vantati si riferirebbero ad una diversa attività.
Una situazione che mi sembra paragonabile a quella dell’apertura di una nuova attività. Non indennizzabile.
Trattandosi fra l’altro di un sistema per “aggirare” l’ostacolo rappresentato dal fatto che non sono indennizzabili le chiusure 2017 e 2018, il rischio è che, a fronte di situazione pratiche, l’INPS alla fine non riconosca l’indennizzo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz