Se aderisco alla pace fiscale, pagando il 40% del valore della controversia (avendo vinto in 1° grado), chiudo tutti i conti con il Fisco o sono tenuto a pagare il contributo INPS richiestomi nella causa comprese sanzioni e interessi?
La ringrazio per la domanda, che tocca un punto di sicuro interesse. Ritengo che, con la definizione della controversia prevista dall’articolo 6 del dl 119/2018, che consente di pagare una somma ridotta in caso di pendenze in giudizio (con aliquote differenziate a seconda del grado di giudizio e dell’eventuale vittoria del contribuente), lei sani automaticamente l’intera pendenza.
Compresa la parte di contributi INPS, anche se in effetti la norma contempla solo le pendenze nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta però di una questione a più riprese affrontata dalla Giurisprudenza, in occasione delle sanatorie fiscali degli anni scorsi (che prevedevano analoghi provvedimenti in caso di controversie tributarie), con sentenze favorevoli al contribuente. Ad esempio, sentenza n. 691/2014 sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, oppure sentenza 608/2013 del Tribunale di Lucca o ancora sentenza n. 835/2016 Tribunale di Siracusa.
Il motivo per cui i magistrati di sono pronunciati a favore dell’estinzione delle pendenze INPS è che, di fatto, chiudendo la pendenza con il Fisco, (nel suo caso addirittura vincendo in primo grado), il contribuente estingue il debito fiscale a cui si collega la conseguente richieste dell’INPS.
=> Agevolazioni e tasse 2019, fra manovra e pace fiscale
In pratica, con l’estinzione della causa tributaria verrebbe meno anche la richiesta dell’INPS, che si basava sull’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz