Dopo aver fatto domanda di saldo e stralcio ho richiesto il DURC all’INPS, ma per loro non è una procedura valida ai fini del rilascio e riconoscono solo la definizione agevolata ter. Se allora ne faccio altresì richiesta in attesa che sia riconosciuto il saldo e stralcio (così da ottenere il DURC), a cosa vado incontro? Le due domande saranno entrambe valide? Potrò poi scegliere quale perfezionare con il pagamento delle rate?
Non è chiaro il motivo per il quale l’INPS ha negato il DURC.
La legge prevede il rilascio del DURC anche in caso di adesione al saldo e stralcio.
Il comma 198 della Legge di Bilancio (145/2018) prevede esplicitamente che ai contribuenti che aderiscono al saldo e stralcio si applichino le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 119/2018. Il sopracitato comma 3, alla lettera f-bis, prevede che si applichi la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 50/2017, ovvero appunto il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Questo, in seguito alla presentazione delle dichiarazione di adesione alla procedura di saldo e stralcio.
Non mi pare che queste disposizioni lascino spazio a molte interpretazioni. E’ possibile che la risposta da lei ricevuta dipenda forse dalle tempistiche: la Legge di Bilancio è in vigore dal primo gennaio 2019: se per ipotesi lei ha presentato domanda in data precedente, questa non sarà con ogni probabilità considerata valida.
Per quanto riguarda la seconda domanda, sulla possibilità di presentare entrambe le domande (rottamazione e saldo e stralcio), tenga presente che in realtà basta presentare la domanda per accedere anche alla rottamazione: nel caso in cui lei non rientri fra i requisiti per il saldo e stralcio ma in quelli per la rottamazione ter, infatti, l’agente della riscossione procederà automaticamente ad includerla in questa procedura. Lo prevede il comma 193 della legge di Bilancio:
l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 (il saldo e stralcio, ndr), ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (la rottamazione ter), sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse.
Anche alla luce di questo, sembra impossibile che l’INPS le neghi il DURC: l’unica è insistere facendo presente i riferimenti di legge.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz