Una società, a seguito verbale visita ispettiva INPS, presenta ricorso e vince in primo grado, perdendo però in secondo grado: rientra nella pace fiscale questa lite?
Credo proprio di no, perché la pace fiscale in materia di controversie tributarie si riferisce esclusivamente alle cause con il Fisco. La norma (articolo 6 del decreto fiscale, dl 119/2018) parla esplicitamente di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Mi pare invece di capire che nel caso da lei esposto la controparte sia l’INPS, per cui non credo che sia possibile chiudere la controversia utilizzando la norma inserita nel decreto fiscale. Se la controparte fosse invece l’Agenzia delle Entrate, sarebbe senz’altro possibile utilizzare la pace fiscale.
Le regole sono le seguenti: si paga un importo pari al valore della controversia (quindi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato). Se però il ricorrente ha vinto in primo o in secondo grado, scattano invece aliquote più favorevoli. Ma solo nel caso in cui il giudizio favorevole sia quello in corso. Mi spiego meglio: nel suo caso, varrebbe la sentenza di secondo grado, non quella di primo grado. Di conseguenza, la pace fiscale si applicherebbe pagando per intero il valore della controversia. con il solo sconto relativo a sanzioni e interessi.
Purtoppo nel suo caso non credo si possa applicare la pace fiscale sulle liti pendenti perché, come detto, la controparte non è l’Agenzia delle entrate ma l’INPS.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz