Mia figlia ha un compagno australiano, con permesso di soggiorno per motivi di studio in scadenza. Esiste il rilascio del permesso di soggiorno per una coppia di fatto (regolarmente costituita)?
Questa possibilità è percorribile, in base a recentissimi orientamenti giurisprudenziali. In realtà, la legge Cirinnà (76/2016) che ha regolamentato le unioni civili e le coppie di fatto, non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per il convivente di fatto (mentre non ci sono dubbi sul fatto che lo preveda nel caso dell’unione civile, che è equiparata al matrimonio).
Però si tratta di una legge che ha sbloccato la questione, dando un preciso riconoscimento normativo alle coppie di fatto. E rendendo quindi più facile l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b, del dlgs 30/2007, in base al quale gli stati dell’Unione Europea agevolano l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
Questa normativa riguarda i cittadini dell’Unione Europea, e una sentenza del Consiglio di Stato (5040/2017), la estende anche ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera b, del dlgs 286/1998 (il testo unico sull’immigrazione).
Il motivo: anche se la disposizione sopra citata è stata «introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’articolo 3, comma secondo, Costituzione, anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, l’art. 3, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 30 del 2007».
Al convivente straniero di cittadino italiano richiede – purchè che ricorrano le condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa Legge n. 76/2016 (e, in particolare, dall’articolo 1, commi 36 e 37) – si possono dunque applicare gli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali.
Questa sentenza è forse il riferimento giurisprudenziale più importante che lei può far valere.
La Corte sottolinea anche che l’intepretazione corrisponde «ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna» proprio dalla legge Cirinnà che regolamenta le coppie di fatto, e «alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di vita privata e familiare, contenuta nell’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale».
Infine, con ordinanza (13 aprile 2018) n. 9178, la Corte di Cassazione ha attribuito il concetto di convivenza di fatto anche alle coppie non prevalentemente conviventi ma che riescano a dimostrare un legame connotato da duratura e significativa comunanza di vita e affetti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz