A seguito di sentenza divorzile dovrò, su disposizioni della AG, corrispondere alla mia ex la quota spettante del Tfs. Chiedo delucidazioni su come dovrò ripartire esattamente il dovuto, nella considerazione che il Tfs mi verrà corrisposto in due tranche e come non sbagliare nei versamenti.
La percentuale di quota del TFR o TFS dovuta all’ex coniuge è quella individuata dalla Legge sul Divorzio, ossia il 40% dell’indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Quindi, bisogna prima quantificare quanti sono gli anni in questione (dall’inizio del matrimonio fino alla data di sentenza del divorzio) e poi calcolare il 40% di quanto maturato in quegli anni.
Ragionevolmente, il versamento all’ex coniuge – nella percentuale individuata – si effettua con la medesima cadenza (tranche) della liquidazione del proprio trattamento di fine rapporto o servizio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi