Nel dicembre 2012 ho acquistato un appartamento in un contesto abitativo di 4 proprietari, l’area che circonda il caseggiato risulta condominiale. Uno degli inquilini sostiene che la porzione di spazio comune in cui è presente la scala di ingresso alla sua proprietà gli appartiene per usucapione: un muro che impedisce il transito (ma non viene riportato nella mappa catastale) e la zona è recintata con cancello chiuso. Il sottoscritto continua a pagare la particella in questione senza poterne fare uso.
Per la Cassazione (ord. n. 18351/17 del 25.07.2017), perché scatti l’usucapione in condominio serve per prima cosa l’impossibilità assoluta per gli altri condomini di utilizzare la parte comune: ed in effetti è questo il suo caso.
Affinché scatti il possesso per usucapione, però, questa situazione deve protrarsi per 20 anni senza che nessuno degli altri contitolari del bene abbia intrapreso azioni giudiziarie volte a recuperarne il possesso: in sintesi, serve la notifica di un atto di citazione per interrompere il decorso dei 20 anni e quindi impedire l’usucapione.
Per evitare l’usucapione di un bene condominiale, quindi, ciascun interessato può notificare al condomino anche solo un atto di costituzione in mora.
Se invece, per almeno 20 anni non ci sono stati atti formali che testimonino la non accettazione della situazione da parte di altri condomini, allora è troppo tardi e scatta l’acquisto a titolo di usucapione. Queste situazioni sarebbero da verificarsi all’atto della compravendita purtroppo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi