Mio figlio ha lavorato fino a marzo a Roma, poi si è trasferito a Londra dove ha iniziato a lavorare (da aprile). Come si dovrà comportare con la prossima dichiarazione dei redditi?
Le tasse si pagano nel paese di residenza. Il riferimento normativo è l’articolo 2, comma 2, del Dpr 917/1986, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in base la quale:
ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Il successivo articolo 3 prevede che i cittadini non residenti pagano in Italia solo le tasse relative ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
=> Guida fiscale per chi lavora all'estero
La cosa fondamentale, dunque, è che suo figlio trasferisca la propria residenza in Inghilterra iscrivendosi all’AIRE, l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. In questo modo, potrà applicare la regola sopra descritta.
=> Residenza fiscale: evitare la doppia imposizione
Se, pur lavorando all’estero, suo figlio non sposta la residenza, la situazione è più complicata perché, in base alla legge, deve pagare le tasse in Italia. Non c’è comunque il rischio di doppia imposizione (esclusa dagli accordi bilaterali Italia – Gran Bretagna): in questo caso, si detraggono dalle imposte italiane quelle già pagate nello stato estero (articolo 165 del TUIR). Si applica, però la tassazione italiana.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi