Desidero sapere se con riscatto della laurea e della specializzazione (dal 1/11/74 al 31/12/83), con la Quota A dal 1/1/84 e come dirigente medico ospedaliero dal 1/10/88, andando in pensione anticipata e cumulando INPS ed ENPAM rientro nel calcolo pensionistico retributivo.
Rientra nel calcolo pensionistico retributivo solo nel caso in cui lei abbia versato almeno 18 anni di contributi prima del 1996 alle gestione INPS. Mi spiego meglio: i contributi precedenti al 1996 devono essere versati all’INPS. Se invece (come mi pare di capire), sono stati versati all’ENPAM, allora valgono ai fini del cumulo per la pensione, ma non per il calcolo retributivo.
=> Cumulo professionisti: istruzioni INPS online
La precisazione è contenuta nella circolare 140/2017 dell’INPS, che contiene tutte le regole per il cumulo pensione dei professionisti iscritti alle casse private. Il documento di prassi, al punto 3, prevede che:
«ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente».
=> Pensione con il retributivo: a chi spetta
Quindi, se i suoi contributi precedenti al 1996 versati all’INPS sono inferiori a 18 anni, la sua pensione sarà calcolata interamente con il calcolo contributivo. Se invece ha almeno 18 anni di contributi INPS entro il 31 dicembre 1995, la sua pensione sarà calcolata con il retributivo fino al 31 dicembre 2012, con il contributivo in relazione ai periodi successivi.
In entrambi i casi, l’assegno viene determinato pro quota in base alle regole di ciascuna gestione.
Il documento di prassi, al punto 3, prevede che «ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente».
Quindi, se i suoi contributi precedenti al 1996 versati all’INPS sono inferiori a 18 anni, la sua pensione verrà calcolata interamente con il calcolo contributivo. Se invece, lei ha almeno 18 anni di contributi INPS entro il 31 dicembre 1995, la sua pensione verrà calcolata con il retributivo fino al 31 dicembre 2012, e con il contributivo in relazione ai periodi successivi. In entrambi i casi, l’assegno viene determinato pro quota in base alle regole di ciascuna gestione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz