Pensione usuranti e gravosi: cosa cambia?

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Novembre 2017
Aggiornato 16 Gennaio 2018 10:00

Marina chiede:

Sono operatore socio-sanitaria, attualmente per una RSA. Volevo sapere se la mia mansione rientra o rientrerà – previo accordo con i sindacati – nei lavori considerati gravosi per poter accedere all’anticipo pensionistico, visto che si svolge sui tre turni.

Le novità al momento in discussione per quanto concerne i lavori gravosi, riguardano la loro esclusione dagli adeguamenti alle aspettative di vita e non un diverso il perimetro per l’accesso all’APe. Ad oggi, il lavoro di operatore socio-sanitario non è necessariamente inserito fra quelli gravosi. La legge parla di “personale delle professioni sanitarie infermieristiche”: se dunque lei è infermiera o assiste persone non autosufficienti rientra fra le 11 categorie di lavori gravosi con diritto all’APe Social. Su questo punto le consiglio di chiedere ulteriori pareri (magari direttamente all’INPS).

=> Gravosi in pensione, gli esclusi

Se però il lavoro a turni prevede che faccia anche le notti (per rientrare nella platea ci devono essere almeno 64 notti lavorate nel corso dell’anno), può rientrare fra i lavori usuranti, che  sono esclusivamente quelli previsti dall’articolo 1 del dlgs 67/2011 che, alla lettera b, e comprendono coloro che fanno i turni di notte.

Tuttavia, gli usuranti sono trattati diversamente dai gravosi ai fini della pensione agevolata: gli addetti ai lavori usuranti non hanno infatti diritto all’APe sociale, come invece i lavoratori addetti a mansioni gravose (definite dall’allegato C alle legge di stabilità 2017, legge 232/2016).

L’agevolazione pensionistica per i lavori usuranti consiste nella possibilità di ritirarsi con la quota 97,6 nel caso dei lavoratori dipendenti, con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Per il beneficio, le mansioni usuranti devono essere svolte per almeno 7 anni (compreso l’anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

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