Buongiorno, ho letto attentamente gli articoli da voi pubblicati in merito all’argomento in oggetto ed in particolare al requisito previsto al punto a della legge 232/2016 che recita testualmente:
“a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;”
Vorrei mettere in evidenza le parole “loro spettante” e gradirei che qualcuno i spiegasse cosa significano. Nel mio caso non ho usufruito della indennità disoccupazione perchè all’epoca del mio licenziamento, anno 1992, non ne avevo diritto in quanto titolare di altro reddito! A mio modestissimo avviso credo che ci sia la possibilità di aprire un contenzioso legale, magari di massa.
Il suo rilievo è decisamente interessante, e non a caso questo è un punto molto dibattuto. Però devo aggiungere una considerazione: la norma che lei cita non prevede solo che il disoccupato debba aver percepito la disoccupazione, ma anche che dopo il termine del sussidio ci sia un periodo di inoccupazione pari ad almeno tre mesi. Questo mi sembra che escluda in ogni caso coloro che non hanno percepito gli ammortizzatori sociali non perché non ne avessero diritto ma perché titolari di altro reddito.
=> Status Disoccupazione: APE e casi particolari
In ogni caso, la definizione di disoccupazione “loro spettante” a mio parere esclude coloro ai quali non spetta alcun trattamento di disoccupazione, perché la ratio mi pare chiaramente quella di escludere dal beneficio coloro che, per qualsiasi motivo (anche il superamento dei limiti di reddito), non hanno diritto all’ammortizzatore sociale.
C’è un ulteriore elemento di riflessione che le propongo: lei si riferisce all’APe Social per i disoccupati. Il requisito della disoccupazione è strettamente necessario per avere accesso al beneficio previdenziale. Ora, per restare nel suo esempio:
- se gli altri redditi non consentono di essere considerato disoccupato, il problema direi che si risolve da solo.
- se gli altri redditi non fanno perdere lo status di disoccupazione, un eventuale revisione della norma che cancellasse il requisito del diritto agli ammortizzatori sociali e quello della successiva inoccupazione per tre mesi, determinerebbe l’ampliamento della platea degli aventi diritto.
Le novità inserite nella Legge di Bilancio 2018, che estende il diritto all’APe Social a chi resta disoccupato dopo un contratto a tempo determinato muove proprio in questa direzione.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz