Io e mia moglie siamo separati ma non divorziati, con assegnazione della casa a mia moglie, senza alimenti per lei ma con assegno ai nostri figli, ora maggiorenni. Mia moglie potrà percepire la pensione di reversibilità anche senza assegno di mantenimento in sede di separazione?
Il coniuge legalmente separato ma non divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dal fatto che il Tribunale abbia stabilito o meno un assegno di mantenimento. In effetti la questione è dibattuta, ma in realtà la legge non prevede limitazioni al diritto del coniuge separato e ci sono sentenze di Cassazione che sottolineano questo orientamento.
La separazione non estingue il vincolo coniugale. La normativa di riferimento è l’articolo 22 della legge 903/1965, in base al quale l’unica condizione che deve sussistere per il diritto alla pensione di reversibilità da parte del marito o della moglie è la sussistenza, al momento della morte del coniuge, delle necessarie condizioni di assicurazione e di contribuzione.
=> Pensione di reversibilità al coniuge superstite
La Corte di Cassazione in diverse sentenza ha ribadito l’orientamento in base al quale non si possono quindi fare distinzioni in base ad altri parametri, come ad esempio le condizioni della separazione (assegno di mantenimento compreso). Il coniuge, per la legge italiana, resta tale fino a quando non è pronunciata sentenza di divorzio.
Colgo l’occasione per ricordare che le stesse regole valgono anche per i partner in unione civile, ai quali la legge 76/2016 ha esteso, in materia previdenziale (e non solo), tutti i diritti previsti per i coniugi uniti in matrimonio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz