Un immobile sito in zona sismica 3, demolito e ricostruito in seguito agli eventi sismici del 2012, può usufruire del sisma bonus?
La legge di Stabilità ha esteso agli immobili che si trovano nella zona sismica 3 il bonus ristrutturazioni edilizie, che per le spese sostenute a partire dal 2017 (e fino al 2021) è pari al 50%, su un tetto massimo di 96mila euro.
La sua domanda però riguarda in particolare, mi pare di capire, il concetto di demolizione e ricostruzione. Il bonus sisma, come è noto, è riconosciuto solo nel caso in cui i lavori siano appunto, di ristrutturazione. I lavori di demolizione e ricostruzione possono essere considerati come ristrutturazione solo nel caso in cui venga mantenuta la stessa volumetria dell’edificio preesistente.
=> Sisma, bonus ristrutturazioni fino al 2021
Altri interventi ammessi (in base alla Guida dell’Agenzia delle Entrate): modifica della facciata, realizzazione di mansarda o balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. Se quindi la ricostruzione rientra in questi paletti, l’intervento è ammesso al sisma bonus, altrimenti non è agevolabile.
Colgo l’occasione per ricordare che la Legge di Stabilità amplia il sisma bonus rendendolo applicabile a tutte le abitazioni (non solo alla prima casa) e agli immobili d’impresa, e incrementa l’agevolazione quando i lavori comportano una riduzione del rischio sismico nella seguenti misura: detrazione al 70% se la realizzazione degli interventi produce il passaggio a una classe di rischio inferiore e all’80% se il salto è di due livelli.
Nel caso in cui i lavori riguardino l’intero condominio, la detrazione sale rispettivamente al 75 e all’85%. La classificazione del rischio sismico è contenuta nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz