Cumulo contributi pensione: regole ad hoc

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 31 Maggio 2017
Aggiornato 2 Agosto 2017 11:42

M.M. chiede:

Sono un avvocato iscritto alla Cassa Previdenza Forense dal 1984. Precedentemente ho versato tre mesi di contributi INPS e sette anni di contribuzione CPDEL (poi INPDAP).
In considerazione del fatto che la legge di stabilità 2017 ha esteso il cumulo previdenziale anche alle Casse professionali modificando l’art. 1 comma 239 della legge n. 228/2012 – che all’art. 1 comma 241 prevede il diritto alla pensione di vecchiaia – in presenza dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti. L’ordinamento della Cassa Forense prevede, per l’anno 2017, l’età di 68 anni mentre le altre gestioni alle quali sono stato iscritto prevedono 66 e 7 mesi. Quindi il requisito anagrafico più elevato sarebbe quello previsto dalla Cassa Forense. Il regolamento della Cassa Forense prevede però (all’art. 2 comma 2) che l’iscritto possa anticipare, a partire dal 65° anno di età, il conseguimento del trattamento pensionistico con una decurtazione dell’importo della pensione dello 0,41% mensile. Quindi la mia domanda è: a febbraio 2018 compio 66 anni e sette mesi (requisito anagrafico pensione INPS/INPDAP); posso richiedere (avendo compiuto 65 anni) il trattamento pensionistico di vecchiaia con il cumulo dei contributi e la riduzione dello 0,41% mensile solo per il trattamento pensionistico a carico della Cassa Forense?

La domanda è specifica quindi dovrebbe chiedere chiarimenti alle casse previdenziali interessate, tuttavia, in linea di massima, credo che la risposta sia affermativa: la regola prevede infatti che il diritto alla pensione, per chi esercita il cumulo dei contributi, si raggiunga in base al requisito anagrafico più elevato, che nel suo caso è quello previsto INPS (66 anni e sette mesi nel 2018, contro i 68 anni previsti per la pensione di vecchiaia della cassa forense).

=>Cumulo contributi pensione, regole per professionisti

Il calcolo pensione segue invece “pro quota” le regole previste da ciascuna gestione. Quindi, i contributi che ha versato ad INPS e INPDAP (confluito nell’INPS) verranno calcolati in base alle rispettive regole, lo stesso per le somme che ha versato alla Cassa Forense.
Andando il pensione anticipata prima dei 68 anni previsti per la contribuzione piena (pensione di vecchiaia) ma dopo i 65 anni, direi che questa quota di pensione sarà calcolata applicando la decurtazione dello 0,41% (come lei correttamente cita, prevista dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento delle prestazioni previdenziali della Cassa Forense. Che prevede anche la necessità di avere i necessari requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione (mi pare che, dal 2017, ci vogliano 33 anni di effettiva contribuzione e iscrizione).

Ricordo che per esercitare il diritto al cumulo contributi previsto dalla Legge di Stabilità, per gli iscritti alle casse professionali mancano ancora i provvedimenti attuativi. La circolare INPS 60/2017 riguarda solo le proprie gestioni mentre le regole per i professionisti saranno oggetto di un diverso provvedimento, ancora non approvato.

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