Mia madre ha 77 anni, con assegno divorzile come unica fonte di reddito. Da anni l’ex marito non versa più nulla, né sono serviti denuncia, atti di precetto e pignoramento presso terzi. La domanda di pensione sociale è stata respinta, in quanto l’INPS rileva la titolarità del reddito incompatibile, ma trascura la sua effettiva percezione. Si può fare riferimento alla Sentenza 18 marzo 2010, n. 6570 della Cassazione che riporto in stralcio:
Tanto contrasta, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, testualmente dispone: “L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
È lo stesso legislatore che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti, rendendo rilevante la concreta “percezione” del reddito e non la mera titolarità di un reddito.
Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l’assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l’assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all’assegno sociale.
È corretta, quindi, la sentenza impugnata che, dopo aver accertato la mancata percezione di un reddito incompatibile e la infruttuosa concreta attivazione dell’assistito per la riscossione di tale reddito, ha riconosciuto la spettanza del reclamato beneficio non considerando rilevante, ai fini di cui trattasi, la mera titolarità di tale reddito incompatibile, ritenendo necessario, ai fini della esclusione del beneficio, anche l’effettiva sua percezione.
In effetti la sentenza che lei riporta è del tutto pertinente, e ritengo possa rappresentare un utile riferimento giurisprudenziale al vostro caso.
Le aggiungo un’altra informazione che potrebbe esserle utile: la stessa differenziazione (assegni effettivamente percepiti, non la titolarità degli stessi) è contenuta anche nella normativa relativa al nuovo ISEE. L’indicatore della situazione economica equivalente, in materia di assegni dovuti al coniuge, prevede che nel calcolo del reddito si conteggino solo quelli effettivamente percepiti, o versati.
=> Calcolatore ISEE
Per ottenere la pensione sociale bisogna presentare l’ISEE, nel quale – nel suo caso – non sarà compreso l’assegno che il coniuge non versa, che quindi non comporta alcun reddito.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz