Nel 2014 mio fratello ed io abbiamo ricevuto avviso di pagamento (€ 16.500). Il pagamento era in solido. Le controparti non hanno fatto nulla, noi un ricorso perso. Lo scorso anno abbiamo ricevuto un avviso di Equitalia (anche le controparti) con intimazione di pagamento, diventato di € 22.500. Gli altri non hanno fatto nulla. Noi abbiamo chiesto la rateizzazione e stiamo pagando. Con la rottamazione dovremo pagare la cifra iniziale (16.500) o quella successiva? C’è qualche agevolazione per chi si sta facendo carico anche del pagamento delle controparti? E’ possibile intimare loro il pagamento della loro quota? Perchè questo tipo di pagamento per controparti in una causa?
Credo che lei possa accedere alla definizione agevolata, a meno che la causa non sia penale. In questo caso, le somme non sono rottamabili (l’articolo 6, comma 10, lettera d del dl 193/2016 esclude la possibilità di rottamazione per multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna).
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Quanto alla cifra da pagare, nel momento in cui si presenta domanda di rottamazione l’agente della riscossione risponde quantificando la cifra e, nel caso lo richieda, l’importo della rate.
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In ogni caso, la cifra sarà quella iniziale alla quale sommare solo l’aggio Equitalia e le spese per procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, invece, interessi di mora e sanzioni (che con ogni probabilità erano compresi nella cartella da 22.500 euro arrivata nel giugno dello scorso anno).
Non c’è nessuna agevolazione per quanto dovuto dalle controparti: tutte le questioni relative alla causa vanno risolte all’interno del contenzioso aperto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz