Mia figlia è co-conduttore di una locazione transitoria, con rinnovo automatico in mancanza di disdetta entro tre mesi dalla scadenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9.12.1998, N. 431. Può trasferirvi la residenza anche se l’affitto è transitorio?
In base all’articolo 43 del codice civile, la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale, anche se si tratta di una abitazione non di proprietà ma in affitto.
La tipologia del contratto d’affitto non rappresenta una discriminante, quindi direi che sua figlia può tranquillamente trasferire la residenza anche se il suo contratto è d locazione transitoria. Il punto è semmai per quanto tempo.
Mi spiego: il contratto di locazione ad uso transitorio ha durata massima di 18 mesi e la condizione fondamentale perché un contratto transitorio sia valido è che sia stato stipulato per soddisfare specifiche esigenze transitorie del proprietario o dell’inquilino.
Quindi, se da un lato non vi sono ostacoli al trasferimento della residenza in un immobile con contratto di affitto transitorio, dall’altro è necessario che la sua validità si protragga nel tempo, sulla base di una esigenza che giustifichi la stipula di un contratto di locazione durata inferiore ai limiti di legge (4 + 4 oppure 3 + 2) per soddisfare particolari esigenze delle parti, che per loro natura hanno valenza temporanea (altrimenti non si parlerebbe di contratto “transitorio”).
In altre parole, sua figlia può mantenere la residenza nella casa in affitto fintantoché il suo contratto mantenga pieno valore legale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz