Lavorare in mobilità: pensione a rischio?

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Marzo 2017
Aggiornato 15 Agosto 2022 07:52

E.P. chiede:

Sono in mobilità fino al prossimo marzo ma la mia ditta potrebbe farmi un altro contratto fino alla pensione, stimata però il prossimo 1° novembre. Questo potrebbe “interferire” con l’accesso al trattamento? Posso rimanere in regime di mobilità se il periodo (6 mesi) non fosse sufficiente all’accesso alla pensione?

Se la data di accesso alla pensione con le regole Fornero scatta da novembre e la mobilità (prestazione di sostegno al reddito sostitutiva della retribuzione per lavoratori licenziati da aziende in difficoltà) termina nel marzo successivo, si può accettare un nuovo contratto senza effetti particolari sulla data della pensione.

L’indennità di mobilità è un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

Diverso sarebbe stato il caso nel momento in cui avesse dovuto accedere alla pensione attraverso una salvaguardia esodati, che contemplava eventuali periodi di sospensione della mobilità per contratto a tempo determinato, mantenendone l’iscrizione alle liste, solo per intervenuti prima dell’entrata in vigore della Legge istitutiva dello strumento.

Senza accordi di esodo e senza essere rientrati nelle salvaguardie degli scorsi anni, l’indennità di mobilità INPS si interrompe a seguito di assunzione a tempo pieno e indeterminato o di inizio di attività autonoma oppure quando su raggiunge il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia o, ancora, se si diventa nel frattempo titolare di pensione di inabilità o di assegno di invalidità.

Se le è stato proposto un contratto a termine o part time, può accettare l’offerta senza decadere dalla prestazione, purché se ne dia debita comunicazione all’INPS. Tenga comunque presente che, durante il periodo di rioccupazione, l’indennità di mobilità e l’iscrizione alle liste risultano sospese e i nuovi periodi di lavoro si considerano in modo neutro, con conseguente blocco delle decorrenze per le prestazioni di mobilità fino al termine del contratto.

 

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