L’azienda per cui lavoravo ha cessato l’attività con accordo sottoscritto il 29 Gennaio 2014, tutti i dipendenti sono stati messi in mobilità. Abbiamo fatto domanda di settima salvaguardia, respinta perché la società risulta tuttora esistente. Chiedo se anche per l’ottava salvaguadia ci sono possibilità di rientrare nei requisiti per accedere alla pensione.
Il requisito a cui lei fa riferimento non è cambiato nell’ottava salvaguardia: l’accesso prevede che l’accordo di mobilità sia stato siglato entro il 31 dicembre 2011 oppure in data successiva solo nel caso in cui la società risulti cessata, oppure siano state attivate le procedure concorsuali in data precedente a quella del licenziamento.
=> Ottava salvaguardia per esodati in mobilità
L’unica cosa che potete verificare è che nel frattempo la società sia cessata: in questo caso, se la cessazione dell’attività lavorativa è avvenuta entro il 31 dicembre 2014, potreste avere accesso all’ottava salvaguardia.
Il riferimento è l’articolo 1, comma 214, lettera a, della legge 232/2016, in base al quale hanno accesso all’ottava salvaguardia 11mila lavoratori in mobilità a seguito di accordi firmati entro il 31 dicembre 2011 oppure anche stipulati in data successiva solo se la società è cessata oppure ha attivato procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, procedura di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legislativo 270/1999, amministrazione straordinaria speciale prevista dal decreto legge 347/ 2003) prima della data del licenziamento.
Gli altri requisiti: cessazione attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014, perfezionamento dei requisiti pre Fornero entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile oppure entro i 36 mesi successivi, anche mediante versamento di contributi volontari.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz