Vorrei porre il caso di una persona che vive e lavora in un Comune ma ha la residenza presso i genitori in altro Comune. Ai fini ISEE risulta quindi nel nucleo familiare di origine, anche se ha un contratto di locazione e diverso domicilio? Il soggetto in questione è obbligato a richiedere la residenza presso il nuovo Comune oppure può rimanere residente presso il nucleo familiare di origine ai fini ISEE?
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fotografa la capacità economica di un nucleo familiare e, tramite compilazione (anche tramite CAF, presentando la documentazione richiesta) e presentazione del modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), permette di accedere a diversi vantaggi.
L’Indicatore viene rilasciato unicamente dall’INPS dopo verifica dei dati inseriti all’interno della DSU.
Per quanto riguarda il caso di specie, un cittadino può eleggere la propria residenza dove meglio crede e il domicilio presso un altro indirizzo qualora non ci siano altri obblighi per avere coincidenza di entrambi. Rimanendo parte del nucleo familiare presso cui si mantiene o si elegge la residenza si continuerà poi a far parte di quel nucleo ai fini ISEE.
Per rientrare nello stesso stato di famiglia è necessaria la convivenza, tuttavia un figlio maggiorenne ancora a carico IRPEF dei genitori, pur non essendo convivente, può far parte del nucleo dei genitori. Diversamente, chi è economicamente autonomo, se supera la soglia di reddito che lo farebbe rientrare ancora nel carico fiscale dei genitori, finisce per fare nucleo familiare a sé.
Per quanto specificato nel quesito, in via teorica è dunque possibile continuare a risiedere nel comune di origine ma se lei lavora ed è economicamente autonoma non rientra nello stato di famiglia dei suoi genitori, dal momento che non ne condivide più neppure il domicilio. E siccome per rientrare nello stesso stato di famiglia è necessaria la convivenza, allora non sembra perseguibile la strada da lei suggerita.
=> ISEE: definizione del nucleo familiare per la DSU
La regola generale, peraltro, prevede che la condivisione del domicilio non comporti obblighi ai fini ISEE, mentre ciò che rileva è invece la composizione del nucleo familiare, che in genere coincide con la famiglia anagrafica.
In pratica, per la definizione del nucleo familiare in DSU, non rilevano il diverso domicilio né il contratto di affitto o di lavoro presso un altro Comune, ma l’indirizzo di residenza da lei indicato. Il tutto tenendo a mente che ci sono casistiche specifiche che cambiano le regole.
Ad esempio, i soggetti a carico di una persona rientrano nel suo nucleo familiare anche se componenti di altra famiglia anagrafica mentre, se sono a carico di più persone allora rientrano nel nucleo di chi è nello stesso stato di (famiglia anagrafica).
Se lei è economicamente e fiscalmente autonoma, non sembra poter rientrare nelle casistiche sopra esposte.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi