In merito all’installazione di telecamere di videosorveglianza comprensive di microfono audio, quali sono le regole da rispettare nei confronti dei dipendenti e dell’autorità competente? Quali invece le restrizioni? Qualora vi fosse l’esigenza di registrare, quali accorgimenti bisognerebbe adottare?
In seguito alla modifica dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) è opportuno riportare il dettato letterale della norma in questione, perché aiuta il lettore a comprendere le ragioni delle tre risposte che seguiranno. Nuovo art.4 L.300/1970 (in vigore dal 24.09.2015): Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. ….. omissis …… In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. …. omissis ……
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Per rispondere alla prima domanda:
- la finalità deve essere organizzativa e produttiva, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (cd. controlli difensivi);
- è necessaria un’adeguata informazione ai lavoratori sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli;
- rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs.196/2003);
- esperimento della procedura sindacale o ministeriale.
La procedura di cui all’ultimo punto consiste in un accordo collettivo raggiunto con la RSU o con le RSA. In mancanza (per assenza delle rappresentanze o rifiuto delle stesse a sottoscriverlo) l’impianto audiovisivo può essere installato previa autorizzazione della DTL (Direzione Territoriale del Lavoro)
Per rispondere alla seconda domanda, la norma si riferisce ad impianti audiovisivi o comunque a strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Le restrizioni, o meglio le necessarie attività preventive, sono dunque quelle già indicate nella riposta alla prima domanda.
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Per rispondere alla terza domanda, la limitazione all’installazione degli impianti audiovisivi è sempre operante, indipendentemente dal fatto che siano messi in uso. Per comprendere meglio questo aspetto il lettore deve sapere che per giurisprudenza consolidata è sufficiente la potenzialità del controllo per fare scattare l’applicazione della norma e le eventuali sanzioni. Infatti, la soggezione a cui è sottoposto il lavoratore e/o la conseguente lesione del bene giuridico protetto dalla norma, non consentono eccezioni. Che sia o meno previsto, anche momentaneamente, l’utilizzo delle registrazioni video, rimangono necessari tutti gli accorgimenti/adempimenti indicati nella risposta alla prima domanda.
Michele Bolpagni – Consulente del lavoro
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