La mia azienda ha attuato una cessione di ramo di azienda e a noi viaggiatori piazzisti è stato proposto: licenziamento, lavoro a partita IVA o presso altra sede distante con altra mansione e senza rimborso di vitto o alloggio. Nel frattempo ho trovato impiego presso altra azienda concorrente ma ho un patto di non concorrenza in atto. Con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo il patto decade?
Prima di rispondere alla domanda sulla sorte del patto di non concorrenza a seguito di licenziamento è necessario mettere in chiaro che l’azienda che attua una cessione di ramo d’azienda non può proporre il licenziamento ai propri lavoratori che risultano compresi nel ramo ceduto. Il divieto è espressamente indicato nell’art.2112 del Codice Civile; il medesimo articolo, al comma primo, recita: ”In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”
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Ciò significa, con tutta evidenza, che l’operazione societaria straordinaria della cessione d’azienda (o di un solo ramo della stessa) non incide sui rapporti di lavoro subordinato, i quali continuano semplicemente sotto la direzione di un “nuovo” titolare. La premessa è dunque necessaria per comprendere che in una situazione simile il lavoratore può rifiutarsi di accogliere la richiesta illegittima dell’azienda cedente senza che da questo comportamento possa conseguirne un pregiudizio per la sua posizione lavorativa.
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Per quanto concerne invece la domanda specifica sul patto di non concorrenza la risposta è la seguente: se il licenziamento è legittimo ed il patto non presenta vizi originari, la decisione unilaterale del datore di lavoro di licenziare il dipendente non fa venire meno l’obbligo di rispettare il patto.
Poiché la prova delle condizioni che consentirebbero di svincolarsi dal patto (illegittimità del licenziamento e/o vizio originario del patto di non concorrenza) necessitano di un’azione giudiziale promossa dal lavoratore, la quale richiede per sua natura tempi e risultati incerti, il suggerimento in questo caso è di verificare con il proprio datore di lavoro una rinuncia consensuale e reciproca all’esecuzione di quel contratto (patto di non concorrenza).
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E’ probabile che l’azienda, non più interessata al lavoratore, possa non essere più interessata nemmeno alla sua possibile concorrenza. In una logica di “do ut des” è facile, in un’ipotesi simile, barattare la rinuncia aziendale al patto di non concorrenza con la rinuncia del dipendente ad impugnare il licenziamento.
Michele Bolpagni – Consulente del lavoro
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