Fedeltà del lavoratore all’azienda
Elemento imprescindibile nei rapporti tra impresa e lavoratore è l’obbligo di fedeltà di quest’ultimo, la cui mancanza può determinare giustificato motivo di licenziamento. A sancire tale obbligo interviene l’articolo 2105 del codice civile: il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Si ritiene violato l’obbligo di fedeltà all’azienda anche qualora il lavoratore svolga altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia.
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Parallelamente all’obbligo di fedeltà si annoverano quello della riservatezza e della diligenza. Anche in questi casi la violazione di tali obblighi costituisce motivo di licenziamento poiché viene a mancare, a prescindere dall’entità e dalla gravità dell’azione compiuta, quel fondamentale elemento fiduciario alla base di qualunque rapporto di lavoro.
In ogni caso, qualora il datore di lavoro invochi lo scarso rendimento quale giustificato motivo di licenziamento, dovrà provare che il mancato raggiungimento del risultato atteso deriva da negligenza del lavoratore. Violano il dovere della diligenza anche le assenze ingiustificate del lavoratore.
Segreto aziendale
Le imprese cercano di limitare la diffusione all’esterno del know how trasmesso ai propri collaboratori inserendo nel contratto di lavoro la clausola della riservatezza e del segreto aziendale o d’ufficio. Per questo è fatto divieto ai dipendenti di rivelare a terzi segreti industriali, commerciali o strategie di marketing e di business o comunque fatti o atti riservati, dei quali ne sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
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A sancire tale obbligo interviene anche il codice penale. L’articolo 621 prevede una pena per chiunque, essendo venuto abusivamente a conoscenza del contenuto, che debba rimanere segreto, di atti o documenti pubblici o privati e lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a profitto proprio o altrui.
Nel 2010 è entrato in vigore il nuovo Codice della proprietà intellettuale. In tal modo il legislatore ha voluto sancire un quadro normativo più chiaro e nuovi strumenti in grado di garantire decisioni rapide. La normativa ha, inoltre, apportato modifiche al segreto aziendale con l’obiettivo di ridurre le cause pretestuose avviate dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
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Nello specifico, la norma tutela le informazioni aziendali riservate sono nei confronti di coloro che ne siano venuti a conoscenza in modo abusivo escludendo eventuali giudizi coloro che le abbiano conseguite in maniera indipendente.