Tutele sindacali
L’articolo 39 della Costituzione italiana sancisce l’organizzazione sindacale e la contrattazione collettiva. Tale articolo prevede, inoltre, la libertà dell’organizzazione sindacale, la registrazione dei sindacati presso uffici locali o centrali e il riconoscimento della personalità giuridica.
I sindacati hanno potere di rappresentanza (con atti giuridici in nome e per conto degli iscritti) e di rappresentatività (interpretando e difendendo gli interessi dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria).
=> Scopri gli obblighi dei lavoratori
Con il termine libertà sindacale – espresso dall’articolo 39 – si intende la libertà per ciascuno di dare vita e partecipare a organizzazioni di tutela degli interessi collettivi. La libertà sindacale esercitata all’interno del luogo di lavoro vuole intendere il divieto di porre atti discriminatori da parte del datore di lavoro in ragione dell’attività sindacale dei propri dipendenti.
Tale divieto è espresso anche dall’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori che ritiene nullo ogni patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale, o cessi di farne parte; nonché a licenziare un lavoratore, attuando una discriminazione nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale o partecipazione ad uno sciopero.
A supporto di ciò, l’articolo 16 dello Statuto dei Lavoratori vieta la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio.
=> Leggi gli obblighi del datore di lavoro
Ferie, permessi
I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di ferie annue retribuite, per recuperare le energie psico-fisiche. Il periodo minimo di ferie annue è pari a quattro settimane per ogni lavoratore. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito da indennità economiche eccetto nei casi di cessazione di rapporto di lavoro: solo in tali casi le ferie non godute vengono monetizzate e convertite in quote di retribuzione giornaliera.
La metà delle ferie deve essere fruito obbligatoriamente entro l’anno, la restante parte di ferie non godute nei successivi 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. In caso contrario il datore di lavoro è passibile di sanzioni.
=> Scopri le indennità per ferie non godute
Il lavoratore può richiedere le ferie in qualunque momento dell’anno. La richiesta di ferie, ancorché soggetta a valutazione del datore di lavoro in merito alle esigenze di aziendali, deve essere presentata con congruo anticipo.
L’eventuale malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il godimento e dà diritto al recupero dei giorni di ferie non godute.
=> Leggi come funziona il recupero ferie nella UE
Oltre alle ferie, i dipendenti hanno diritto ai permessi: un monte ore annuo di assenza retribuita volto a ridurre l’orario di lavoro. A differenza delle ferie, possono essere retribuiti in caso di mancato godimento. Un permesso può essere richiesto per qualche minuto o per diverse ore.
Fra i permessi si annoverano quelli finalizzati alla partecipazione dei lavoratori facenti parte degli organismi direttivi a riunioni delle Organizzazioni Sindacali a livello nazionale, provinciale o territoriale.
I lavoratori studenti possono fruire di permessi giornalieri retribuiti in occasione delle prove d’esame.
Parallelamente ai permessi, il lavoratore può fruire della banca ore, un meccanismo che rientra più nel concetto di flessibilità. In questo caso il lavoratore che svolge più ore di lavoro rispetto al limite contrattuale, non riceve immediatamente una retribuzione per lavoro straordinario ma piuttosto la maggiore presenza viene accantonata per essere fruita successivamente.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è quello stabilito dal datore di lavoro e comunicato al lavoratore al momento della stipula del contratto. Resta inteso che, nel corso del rapporto lavorativo, l’orario può essere soggetto a variazioni. In Italia, di norma, si lavora 40 ore la settimana (tuttavia frequenti sono i casi in cui il contratto prevede una prestazione di 36 ore settimanali), otto ore al giorno per cinque giorni la settimana.
Sono diverse le aziende che adottano i turni e articolano l’orario di lavoro secondo il seguente calendario:
- turno: dalle ore 6.00 alle ore 14.00;
- turno: dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
- turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
La prestazione lavorativa che eccede il proprio turno di lavoro diviene lavoro straordinario, da effettuarsi qualora ricorrano particolari esigenze d’ufficio.
Deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro e prevede una retribuzione maggiorata da calcolarsi sulla retribuzione base oraria.
La prestazione lavorativa che va dalle 22.00 alle 6.00 è considerata lavoro notturno (leggi di più) e va compensata con una maggiorazione solitamente pari al 20% sulla normale retribuzione.
=> Leggi la Detassazione Straordinari 2013
E’ obbligo del lavoratore rispettare l’orario di lavoro mentre è facoltà del datore di lavoro verificare il corretto rispetto dell’orario di lavoro attraverso l’istituzione, anche informatizzata, di un lettore badge per la rilevazione delle presenze. Ogni dipendente dovrà convalidare il proprio tesserino al fine di dimostrare l’effettiva presenza sul posto di lavoro.