La comunicazione sui lavori usuranti da parte dei datori di lavoro – presso cui si svolgono attività ripetitive) – deve essere trasmessa solo per quest’anno entro il 31 Luglio ed entro il 30 settembre 2011, a seconda della tipologia. Istituita con decreto n. 67/2011, la comunicazione serve a stabilire, per fini previdenziali, le agevolazioni per il raggiungimento della pensione per i lavoratori che svolgono attività usuranti (pre-pensionamento a 58 anni di anzianità e 35 di contributi, ndr).
Va resa esclusivamente dai datori di lavoro presso i quali si svolgono attività usuranti descritte nell’articolo 1, comma 1, lettera C del decreto legislativo 7/2011.
Sono due le comunicazioni necessarie: una riguarda i lavori con linea a catena, l’altra i lavori notturni.
Nel primo caso i datori di lavoro interessati devono fare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro e agli istituti previdenziali entro 30 giorni dall’inizio attività, e solo per il 2011 entro il 31 luglio, attraverso la compilazione dell’apposito modello LAV-US, che prevede anche una forma semplificata con l’inserimento dei soli dati identificativi di impresa e lavoratori impegnati, nonché il numero indicativo delle unità lavorative impegnate, compresi quelli utilizzati in somministrazione.
Nel secondo caso i datori di lavoro presso i quali sono svolte attività notturne in modo continuativo o compreso in turni periodici (con turni di notte di almeno sei ore, per non meno di 64 giorni l’anno per il lavoratore che dispone dei requisiti a partire dall’1 gennaio 2009, per non meno di 78 giorni per chi invece dispone dei requisiti richiesti tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009, o che lavora per un minimo di tre ore tra le mezzanotte e le 5 del mattino per tutto l’anno) sono tenuti a fare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro e agli istituiti previdenziali entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le attività. Solo per quelle 2010, entro il 30 settembre 2011 attraverso modello LAV-NOT scaricabile dal 20 luglio 2011 sul sito del ministero del Lavoro, secondo le stesse modalità previste nel caso precedente.
Per chi non ottempera agli obblighi sono previste sanzioni che, in entrambi i casi, vanno da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro, calcolate in base al numero delle comunicazioni (e non dei lavoratori impegnati). Inoltre, sono punibili solo le comunicazioni omesse e quelle recanti dati errati o non veri, e non può essere sanzionato il ritardo o il numero di lavoratori indicati errato.
Sono tenute all’adempimento le imprese presso le quali si svolgono attività che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma:
- si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro indicati nell’articolo 2100 del Codice civile (che disciplina i contratti a cottimo, in cui il lavoratore deve necessariamente osservare un ritmo produttivo determinato, o deve fornire una prestazione in cui la valutazione è elaborata a partire dal risultato della misurazione dei tempi di lavorazione);
- si applica un processo produttivo in serie (ritmo di lavoro definito dalla misurazione di tempi di produzione, mansioni organizzate attraverso il passaggio in sequenze di postazioni, attività caratterizzate da costante ripetizione del medesimo ciclo lavorativo su singole parti indipendenti tra loro che una volta assemblate andranno a definire il prodotto finale, e che a loro volta si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi a seconda del ritmo di lavoro o della tecnologia a disposizione; sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, manutenzione, rifornimento di materiali, attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e controllo di qualità) o che rientrano in una delle voci di tariffa per le assicurazioni contro gli infortuni contenute nell’elenco allegato al decreto legislativo, e che riguardano la lavorazione di prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione di resine sintetiche e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, produzione di articoli finiti, eccetera; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e rimorchi; apparecchi termici (produzione di vapore, riscaldamento, refrigerazione e condizionamento); elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, eccetera; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.