Incentivi assunzione a tempo indeterminato
Tra i diversi incentivi relative all’assunzione agevolata a tempo indeterminato, la principale è la deduzione IRAP volta a ridurre il cuneo fiscale. I datori di lavoro possono dedurre dal reddito un importo forfettario pari a 4.600 euro su base annua, per ogni lavoratore impiegato nel periodo d ‘ imposta.
Tale cifra sale a 9.200 euro se l’impiego è avvenuto al Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) dove inoltre, grazie al Decreto Sviluppo approvato a maggio 2011, si introduce il bonus occupazione per assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.
Si tratta di un credito d’imposta del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione dei lavoratori svantaggiato, o nei 24 mesi successivi all’assunzione per quelli “molto svantaggiati” (in caso di part-time, il bonus si calcola in base alla proporzione tra ore prestate e ore previste dal CCNL di riferimento). Le imprese già in essere devono dimostrare l’incrementato della base occupazionale per godere delle agevolazioni, le start-up sono esenti da tale requisito, in quanto risulta scontato.
Tra le altre agevolazioni, sono deducibili gli importi dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – determinati secondo il principio di competenza per le aziende, e di cassa per i lavoratori autonomi – Tali deduzioni non si applicano ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a quelli diversi dai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Esclusivamente alle Zone Franche Urbane il linea teorica è operativo l’esonero dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU.
Anche la Finanziaria 2010 ha previsto agevolazioni (articolo 2 comma 141): incentivi pari all’indennità spettante al lavoratore, escluso il costo per la contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate, per datori di lavoro che hanno assunto a tempo pieno e indeterminato lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria e requisiti normali nonché indennità di disoccupazione speciale edile purché non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e l’azienda non sia interessata da sospensioni per Cigs.
Detassazione salario di produttività
Il Decreto Sviluppo prevede la detassazione sui premi di produttività anche per il 2010-2011, esteso questa volta a tutte voci variabili in busta paga connesse ad un incremento della produttività aziendale (anche lavoro notturno, turni extra, lavoro durante i festivi e i permessi). L’agevolazione è anche per i lavoratori in quanto è prevista un’aliquota secca al 10% sulle componenti retributive in oggetto. Per il 2011 la soglia di reddito prevista è 40mila euro lordi.
Mentre per le somme erogate nel 2010 erano ammissibili anche semplici accordi individuali tra azienda e lavoratore (esplicitati nel CUD 2010), quest’anno la musica cambia: per godere dell’imposta sostitutiva al 10% occorre un accordo collettivo o un contratto territoriale o aziendale, sottoscritto prima di fornire le prestazioni lavorative oggetto di agevolazione.
Guida ai contratti aziendali