Tempo pieno e part-time
Il modello tipico del rapporto di lavoro subordinato, oltre che essere rappresentato dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si concretizza nel lavoro a tempo pieno, ossia: il lavoratore garantisce la propria manodopera per tutto l’arco di tempo stabilito dal contratto, solitamente quantificato dal contratto collettivo nazionale del lavoro tra le 36 e le 40 ore settimanali.
Il lavoro a tempo parziale, o part-time, consiste in un rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato) in cui l’attività di lavoro è svolta a orario inferiore rispetto a quello normale previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Nel contratto di lavoro part-time la durata della prestazione lavorativa deve essere comunque espressamente indicata: si possono inserire clausole flessibili e prevedere variazioni della collocazione temporale della prestazione, o comunque aumento delle prestazioni, ma sempre concordandolo con il lavoratore in forma scritta. In relazione alla collocazione temporale della prestazione si annoverano diversi rapporti di lavoro part-time:
- orizzontale, se è prevista la riduzione dell’orario di lavoro rispetto al normale orario di lavoro giornaliero;
- verticale, se è prevista la riduzione dell’attività lavorativa rispetto alla settimana, al mese o all’anno;
- misto, se sono previste entrambe le condizioni precedentemente indicate.
Il part-time può essere anche una prestazione di lavoro supplementare (prestazioni svolte oltre l’orario di lavoro part-time ma entro il limite del tempo pieno) o uno lavoro straordinario.
Lavoro intermittente e ripartito
Il lavoro intermittente e quello ripartito sono disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche.
Mediante il contratto di lavoro a chiamata il lavoratore offre la propria disponibilità in periodi non continuativi, anche a tempo determinato. Di questa tipologia di contratto se ne presentano due versioni, rispettivamente con o senza’obbligo di corrispondere l’indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore sia vincolato o meno a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Tale indennità sarà riconosciuta nei periodi durante i quali il lavoratore non è coinvolto da alcun incarico ma è comunque rimasto a disposizione del datore di lavoro.
Il job an call può essere concluso per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni anche se pensionati ovvero per prestazioni da rendersi il fine settimana o nei periodi di ferie estive, natalizie o pasquali.
Il contratto di lavoro ripartito, detto anche contratto a coppia o job sharing, è un contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa in maniera intermittente o alternativamente con autonoma distribuzione dei carichi di lavoro all’interno dell’orario stabilito. Nel lavoro ripartito tutti i lavoratori coobbligati hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoro temporaneo o interinale
Il lavoro interinale rientra nelle forme di lavoro flessibile introdotte dalla Legge Biagi, il cui modello di inquadramento coinvolge tre diversi soggetti: l’impresa privata di intermediazione, che assume e retribuisce il lavoratore, in cambio del lavoro che questi svolgerà presso altre aziende, le quali pagheranno direttamente l’impresa di intermediazione.
Tale tipologia contrattuale è applicabile esclusivamente nel contratto a tempo determinato e deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. E’ previsto, inoltre, il divieto al ricorso del lavoro interinale per incarichi direttivi o dirigenziali.
Il trattamento economico deve essere pari a quello spettante ai lavoratori dipendenti della società compresa la corresponsione di eventuali benefit come ad esempio i buoni pasto.
Telelavoro
Con il telelavoro l’impresa mette il proprio dipendente nelle condizioni di poter prestare la propria attività lavorativa distante dagli uffici.
Solitamente, infatti, l’impresa fornirà la tecnologia software (e in molti casi anche hardware attraverso la dotazione di un computer portatile) al collaboratore che ha difficoltà ad assicurare una regolare presenza in ufficio. La tecnologia fornita, infatti, consentirà di accedere ai dati e alle applicazioni di un computer virtuale che risiede in un Ced garantendo la massima sicurezza del collegamento telematico e della stazione di lavoro.
_____________________
ARTICOLI CORRELATI
- Contratti… come assumono le aziende
- Job on call: non chiamiamolo lavoro dipendente
- Il contratto di job sharing
- Somministrazione: lavoro temporaneo o interinale
- Telelavoro: contratti, norme e propensione in azienda
Guida ai contratti aziendali