Analizziamo le novità fiscali e in materia di lavoro della Legge di Stabilità che, per il 2011, per prima cosa rifinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga: sulla base di appositi accordi governativi, il Ministero del Lavoro può disporre, per periodi non superiori a 12 mesi anche senza soluzione di continuità, la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali.
Anche per il 2011 viene dunque disposta la possibilità di prorogare i trattamenti in deroga concessi dalla finanziaria per il 2010 (anche senza soluzione di continuità, in base a specifici accordi e per periodi non superiori a dodici mesi). Il loro ammontare è ridotto del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.
Nel caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti di sostegno del reddito possono essere erogati esclusivamente se i lavoratori coinvolti frequentano programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
Proroga disposizioni anti-crisi
La legge di Stabilità prevede la proroga di molte disposizioni disciplinate dall’articolo 19 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185. Innanzitutto, con la proroga del comma 10-bis, viene confermata l’erogazione di un trattamento equivalente all’indennità di mobilità per lavoratori che non ne siano destinatari in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro.
Come di consueto, viene sancito l’ampliamento del campo di applicazione della Cigs e della mobilità a: imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggi e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.
Con 15 milioni di euro è rifinanziata una misura destinata agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, comma 2 e 5, della legge n. 84/1994 (imprese di fornitura del lavoro portuale) e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.
Prorogato ancora per l’anno 2011 il comma 13 dell’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la legge di stabilità rinnova anche la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, riduzione di personale o cessazione di attività, da aziende con meno di 15 dipendenti e quindi non tenute a seguire le procedure di mobilità.
Viene rifinanziata, nel limite di 30 milioni di euro, la possibilità di stipula di contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La mancanza di segnali di ripresa economica ha consigliato di prevedere la possibilità di proroghe cigs a ventiquattro mesi nel caso di cessazione attività (intera azienda, un settore di attività, uno o più stabilimenti o parte di essi).
Con la proroga del comma 7 dell’articolo 19 del d. l. n. 185/2008 è consentito ai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000 e ai fondi del settore della somministrazione, di cui all’articolo 12 del d. lgs. n. 276/2003, di destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto, nonché di contribuire a finanziare il trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi, in caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga.
Incentivi all’occupazione
Nell’ottica di supportare e favorire la ripresa della domanda di lavoro è previsto il rifinanziamento di diverse misure di incentivazione all’occupazione e di attivazione dei lavoratori.
Viene perciò estesa al 2011 l’applicazione del comma 8 dell’articolo 1 del d.l. n. 78/2009, secondo il quale è riconosciuta ai beneficiari di trattamenti integrativi ordinari e straordinari a regime la possibilità di vedersi liquidato in una unica soluzione il trattamento spettante per il numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite, a condizione che ne facciamo richista per intraprendere un lavoro autonomo, avviare una attività autoimprenditoriale, una micro-impresa o associarsi in cooperativa.
Sono inoltre prorogate tutte le misure di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro. Tuttavia, gli importi non potranno superare le somme destinate per l’anno 2010 e saranno stabilite anche in considerazione degli effetti conseguenti la sperimentazione nell’anno in corso, rilevati tramite monitoraggio.
Nel dettaglio, le misure prorogate riguardano: computo, al fine del requisito contributivo per l’indennità di disoccupazione a requisiti normali, anche dei periodi svolti nel biennio precedente, in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, nella misura massima di 13 settimane; contribuzione figurativa integrativa per precettori di trattamenti di sostegno al reddito con almeno 35 anni di anzianità contributiva; sgravio contributivo per l’assunzione di beneficiari di indennità di disoccupazione con almeno 50 anni di età; proroga dello sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratori in mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità contributiva; incentivi alle assunzioni di beneficiari di indennità di disoccupazione.
Interventi in materia previdenziale
L’art. 12, comma 4, del d.l. n. 78/2009 prevede, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, l’applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per lavoratori in mobilità o titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011. La legge di stabilità ha introdotto una alternativa a tale disposizione, attraverso l’inserimento del comma 5-bis.
Nel caso i lavoratori di cui sopra maturino il diritto al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011, e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di cui sono titolari, è possibile la concessione da parte del Ministero dell’Economia del prolungamento del beneficio per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della maturazione della pensione sulla base di quanto previsto dalla legge e in ogni caso non superiore alla differenza di tempo tra le date di maturazione del trattamento pensionistico calcolate sulla base della normativia previgente e vigente.
Detassazione contratti di produttività
La legge di stabilità prevede inoltre la proroga al 2011 del regime di detassazione dei contratti di produttività, sulla base della quale viene applicata un’aliquota fiscale del 10%, per le somme erogate nel 2010 in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi. La disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro.